Oggetto di questa disamina è la responsabilità medica in interventi corali e durante interventi svolti singolarmente

Innanzitutto, occorre prendere le mosse da due importanti principi, enunciati anche dalla Suprema Corte nella sentenza n° 27314/17 (Cass. Pen.), posti a fondamento degli interventi medici corali.
Il primo principio è quello secondo cui, negli interventi chirurgici in equipe, ogni sanitario deve conoscere l’attività svolta dai suoi colleghi, anche se costoro hanno specializzazioni differenti, e controllare la correttezza del loro operato, rimediando ad eventuali errori lapalissiani.
Il secondo principio, invece, è quello di affidamento del sanitario, che esclude eventuali responsabilità del medico discendenti da condotte colpose altrui.
Ciò posto, dunque, analizziamo ora la vicenda penale al vaglio degli Ermellini, nell’ambito della sentenza n° 27314/17.
Tizio, medico, risulta imputato in uno agli altri sanitari dell’equipe, di omicidio colposo, cagionato a Caio, derivante da una inidonea satura dell’aorta, lesionata durante un intervento di colecistectomia per via laparoscopica.
Ebbene, nella fattispecie de qua, la Corte di Cassazione ha escluso qualsiasi penale responsabilità di Tizio, essendo risultato, dall’integrale istruttoria dibattimentale, che egli aveva rispettato in toto le regole cautelari e che il decesso del paziente era stato cagionato da comportamenti colposi all’imputato non affatto ascrivibili.
Infatti, il Collegio di Legittimità ha affermato che quando il medico agisce in qualità di singolo operatore sanitario, eventuali condotte negligenti, imprudenti ovvero imperite, tali da arrecare nocumento al paziente, saranno addebitabili al sanitario con conseguente condanna a suo carico, laddove venga ravvisato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta da egli assunta e quanto cagionato al paziente.
Per contro, quando il medico opera in interventi corali, ossia in equipe, sebbene gravi sulla sua persona l’obbligo di conoscere l’attività dei suoi colleghi e di rimediare, nell’ipotesi in cui dovessero essere consumati errori evidenti, la sussistenza del consolidato principio di affidamento lo salvaguarda da eventuali condotte altrui.
Infatti, nel corso degli interventi chirurgici corali, il medico confida sempre che i suoi colleghi operino nel pieno rispetto di tutte le regole cautelari.
Va da se, pertanto, che di eventuali errori altrui, discendenti da condotte colpose, ne risponderà penalmente solo il medico responsabile, essendo esclusa una condotta rilevante sotto il profilo penale degli altri medici facenti parte dell’equipe.
 

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui