Querela del paziente in coma nel reato di omicidio colposo cagionato dal medico

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Il titolare del diritto di querela del paziente in coma, poi deceduto, nel reato di omicidio colposo cagionato dal medico

Molto spesso ascoltiamo e leggiamo di persone che, giunte presso un nosocomio per essere sottoposte ad un intervento chirurgico, patiscono gravi lesioni personali e talvolta perdono finanche la vita a causa della negligenza, dell’imprudenza e dell’imperizia del medico curante e del suo staff.

Si tratta, dunque, della c.d. “colpa medica”, su cui la Giurisprudenza – a decorrere dalla storica “Sentenza Franzese” (sentenza delle Sezioni Unite n° 30328/2002) fino alla Legge Balduzzi (Legge n° 189/2012) – è intervenuta più volte nel corso degli anni, delineando i coefficienti a cui l’Organo Giudicante deve attenersi, al fine di ravvisare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta assunta dal medico e l’evento morte del paziente.

Premesso ciò, intendo ora sottoporre all’attenzione di chi legge un caso alquanto singolare, che però purtroppo si è verificato nella prassi.

Il caso è il seguente: Tizio, sposato con Caia, viene sottoposto ad un banale intervento chirurgico, effettuato in data 1 gennaio 2015, all’esito del quale, in maniera del tutto inaspettata, cade in coma e poi, dopo 10 mesi, decede (exitus avvenuto l’1 ottobre 2015).

In questo caso, a chi spetta il diritto di querela per il reato di lesioni personali colpose? Ossia, chi ha il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria affinché essa accerti se sussista o meno il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal medico e le lesioni personali del paziente?

Innanzitutto, occorre premettere che il diritto di querela è un c.d. “diritto personalissimo”, in quanto compete esclusivamente alla persona offesa dal reato ovvero ai suoi eredi; tale diritto, inoltre, deve essere esercitato nel temine di 3 mesi dalla consumazione del fatto-reato (per mera completezza nei confronti di chi legge, occorre precisare che il termine di presentazione della querela in specifiche ipotesi di reato è esteso a 6 mesi), altrimenti l’azione penale risulterà improcedibile, per intempestività dell’atto di querela.

Dunque, nel caso in esame, la persona offesa dal reato e dunque titolare del diritto di querela nei confronti del medico per il reato di lesioni personali colpose, da esercitare nel termine di mesi 3 a decorrere dall’intervento chirurgico, è il paziente, Tizio.

Tuttavia, Tizio, poiché in coma, risulta fisicamente impossibilitato a sporgere formale querela !

Pertanto, alla sopra citata domanda, in merito alla titolarità del diritto di querela, verrebbe da rispondere “Caia, essendo il marito, Tizio, in coma”.

Ebbene, in tal caso, se Caia sporgesse formale querela, l’azione penale sarebbe dichiarata improcedibile per difetto di querela, in quanto la qualità di persona offesa dal reato (e, dunque, di titolare esclusivo del diritto di querela) la detiene Tizio, fino alla data della morte.

Dunque, Caia come può adire l’Autorità Giudiziaria Penale?

Ebbene, in tale caso la procedura da seguire è la seguente: una volta che Caia ha appreso che il marito, Tizio, è in coma, laddove intenda investire l’A.G. penale, affinché accerti se le lesioni personali di Tizio siano state cagionate da colpa del medico, dovrà dapprima richiedere la nomina di curatore speciale, la quale le sarà conferita, laddove ne sussistano tutti i presupposti di Legge, con apposito provvedimento emesso dal Giudice, finalizzato proprio ad esercitare il diritto di querela, e poi potrà, entro il termine di 3 mesi, ossia entro la data dell’1 aprile 2015, avanzare istanza di punizione nei confronti del medico e dei suoi eventuali correi, per l’ipotesi di lesioni personali colpose cagionate ai danni di Tizio.

Naturalmente, chi scrive, riesce perfettamente ad immedesimarsi nei panni della povera Caia, la quale in quei momenti di rabbia e dolore, a tutto pensa tranne che a questi cavilli squisitamente burocratici !

Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)

 

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