È valida la querela sporta personalmente dal genitore del minore infraquattordicenne, anche senza specifica indicazione della sua qualità di esercente la potestà genitoriale

Nel febbraio del 2016 il Giudice di Pace di Grosseto pronunciava sentenza di non doversi procedere per il reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p. a carico dell’imputata, perché l’azione non doveva essere iniziata per assenza di idonea querela, nonché per il reato di “uccisione o danneggiamento di animali altrui” di cui all’art. 638 c.p. poiché il reato era estinto per intervenuta riparazione del danno cagionato.

Il reato contestato

Alla predetta imputata era stato contestato di aver, con condotta colposa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, lasciato liberi e senza museruola, i suoi due cani, di razza Pitbull e Rottwailer, che aggredivano un minore ed il suo cane (di proprietà della madre). Il primo riportava lesioni personali con prognosi di sette giorni, il secondo molteplici ferite.
Ma per il giudice di merito non poteva procedersi a carico dell’imputata perché la querela per il reato di lesioni personali era stata sporta dalla madre in proprio, e non anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio.
Contro tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze presentava ricorso per cassazione lamentando il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione in quanto l’atto di querela non deve necessariamente prevedere una formula con cui si dichiari, nel caso in cui la persona offesa sia minorenne, di proporla espressamente quale esercente la responsabilità genitoriale.

E il ricorso è stato dichiarato fondato.

L’art. 120 c.p., comma 2, prevede che, in caso di minori infraquattordicenni, il diritto di querela sia esercitato dal genitore. Nulla viene ulteriormente specificato circa le modalità di presentazione di tale querela; se essa debba, cioè, contenere un’esplicita formula con la quale il genitore dichiari di sporgere la querela per il minore ovvero se possa ritenersi che sia sufficiente l’esposizione dei fatti denunciati con la pretesa punitiva.
Ai fini della validità della querela, non è dunque necessario l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati, anche nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria.
Ne consegue che, laddove la querela rispetti tali requisiti e sia presentata, ai sensi dell’art. 120 c.p., comma 2, dal genitore del minore infraquattordicenne offeso dal reato, non è necessaria una specifica formula di presentazione della querela in veste di genitore.

Il favor querelae

Ad ulteriore conferma di tale assunto, si rammenta che, nel caso in cui emergano situazioni di incertezza circa la validità della querela, esse debbano essere risolte ed interpretate alla luce del generale principio del favor querelae (tra le altre, Sez. 5, n. 2293 del 18/06/2015).
Alla luce dei principi sopra menzionati, i giudici della Corte di Cassazione non hanno potuto fare a meno che rilevare la correttezza della querela, ossia che essa, presentata in proprio dalla madre del minore offeso, fosse provvista dei requisiti minimi di validità, in quanto in essa si evinceva inequivocabilmente la volontà di richiedere la punizione per i fatti denunciati, tra cui le lesioni personali del figlio.
Cosicché la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di Pace di Grosseto.

La redazione giuridica

 
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