Una sentenza della Cassazione fornisce chiarimenti in merito alle ragioni della assenza per malattia e sul perché debbano essere comunicate

È legittimo il licenziamento del lavoratore che non comunica le ragioni della assenza per malattia?
La Corte di Cassazione si è espressa a riguardo con la sentenza 26465/2017. Secondo i giudici, il licenziamento è legittimo se l’assenza ha superato il quarto giorno.
Infatti, il lavoratore che non comunichi le ragioni della assenza per malattia rischia grosso.
Egli è infatti tenuto a comunicare al capo le ragioni che giustificano l’assenza.

Si tratta, nello specifico, di un suo preciso obbligo. Questo è previsto dal CCNL la cui inosservanza può comportare il licenziamento.

Oltre a questo, i giudici hanno chiarito che il lavoratore può “salvarsi” dal licenziamento se l”omessa comunicazione è dovuta a un giustificato impedimento.
La Cassazione ricorda inoltre che per comminare la massima sanzione disciplinare del licenziamento è necessario un altro elemento.
Vale a dire che l’assenza abbia superato il quarto giorno giacché il superamento di tale limite costituisce giusta causa di licenziamento.
È bene ricordare, però, che non assume rilievo l’effettività o meno della malattia.
La sanzione, infatti, colpisce l”inadempimento degli obblighi di comunicazione che gravano sul lavoratore.
Come si legge nel testo della sentenza “La ratio di tale disciplina è evidente e corrisponde all”esigenza di rendere edotto il datore di lavoro nel più breve tempo possibile dell”assenza di un suo dipendente; la cadenza degli adempimenti è preordinata a consentire all”imprenditore di provvedere con tempestività ad assumere gli interventi organizzativi necessari ad assicurare il buon funzionamento dell”impresa e della produzione. Le parti sociali hanno valutato, con apprezzamento insindacabile dei contrapposti interessi, che il protrarsi dell”assenza non assistita dall”adempimento degli obblighi suddetti costituisce inadempimento così grave da giustificare il licenziamento, in quanto trascende il limite di tollerabilità di un”assenza non giustificata”.
In tale circostanza, la Corte di Cassazione ha inteso fare un riepilogo sugli obblighi del lavoratore.
Tali doveri, ben precisi, scaturiscono dagli articoli 9 e 10 del CCNL.
I giudici, pertanto, hanno messo in evidenza l”ordine crescente delle sanzioni in base alla gravità degli inadempimenti.
 
 
 
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