È stato approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della riforma penale che allunga la lista dei reati procedibili a querela

È stata ampliata la lista dei reati procedibili a querela di parte per tutta una serie di reati contro la persona e il patrimonio. Nella giornata di ieri, il Consiglio dei ministri ha infatti approvato in via definitiva il decreto legislativo attuativo della riforma Orlando (n. 103/2017).

Nello specifico, nella parte relativa alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.

Il decreto approvato ieri amplia, di fatto, l’elenco dei reati procedibili a querela di parte.

Come si legge nel comunicato diffuso dal Governo, è stata estesa “a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo”.

Il tutto “con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale”. Azione che si intende portare avanti “favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità”.

Il tutto, “anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie”.

Quest’ultimo, precisa la nota, “riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi”.

Ma cosa cambia adesso?

Più in particolare, diventano procedibili a querela “i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni”.

Il tutto però con l’eccezione per il delitto di violenza privata. “Nonché – si legge nella nota – per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale”.

Tuttavia, viene fatta salva la procedibilità d’ufficio. Nello specifico, qualora “la persona offesa sia incapace per età o per infermità”.

Oppure, “ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 c.p.”.  O – ancora – “in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità”.

Per i reati procedibili a querela già inclusi nella lista nell’ipotesi base, si riducono le circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.

In questo modo, “le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall’offesa a beni strettamente individuali”.

In tal modo “collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa”.

 

 

 

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