Per avere valenza probatoria la telefonata registrata su nastro magnetico non deve avere a oggetto una conversazione tra persone estranee alla lite

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5259/2017, ha effettuato alcune interessanti precisazioni in relazione all’articolo n. 2712 del codice civile in tema di utilizzo di registrazioni fonografiche a fini probatori.
Gli Ermellini, nel caso in esame, sono stati chiamati a pronunciarsi su una lite in materia di riscatto agrario. Nello specifico la Suprema Corte era stata investita del ricorso presentato da un soggetto che si era visto respingere, sia in primo grado che in appello, il riconoscimento del diritto di riscatto agrario, in qualità di proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante, di un terreno che era stato acquistato da una terza parte in violazione del suo diritto di prelazione.
Nell’impugnare la sentenza del giudice di secondo grado, il ricorrente evidenziava, in particolare, la mancata valutazione come prova da parte della Corte d’appello delle registrazioni fonografiche di due telefonate che erano state prodotte in giudizio.
La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto di respingere l’intero ricorso dichiarandone l’illegittimità. I Giudici di Piazza Cavour, in particolare, hanno richiamato le sentenze n. 8219/1996, n. 12206/1993, chiarendo che la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova “se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite”.
In linea con la giurisprudenza, inoltre, la Corte ha inoltre precisato che, affinché il giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si sia svolta, sia parte in causa. Nel caso in esame le conversazioni si erano svolte tra soggetti estranei alla lite e pertanto era da ritenersi corretta la decisione del Giudice d’appello di escludere la valenza probatoria dei nastri.

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