L’iscrizione al registro delle opposizioni, aperta a tutti con l’approvazione della nuova legge sul telemarketing, potrà avvenire con diverse modalità

Grazie alle nuove disposizioni in materia di telemarketing, esiste ora la possibilità, per chiunque sia interessato, di iscriversi al registro delle opposizioni.
Sono infatti legge le “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”.
Un’altra novità introdotta dalla legge è quella dei due prefissi anti-scocciatori. Grazie a questa novità, i codici, precisi e riconoscibili, saranno individuati dall’Autorità delle comunicazioni, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Questi caratterizzeranno da un lato le chiamate a finalità statistica o di ricerca, dall’altro le televendite consentendo liberamente all’utente di rispondere o meno.

Ma come iscriversi al suddetto registro delle opposizioni?

Innanzitutto, è bene ricordare che tutti gli utenti possono iscrivere il proprio numero telefonico nel “Registro pubblico delle opposizioni” (R.P.O.), istituito dal d.P.R. 178/2010.
La legge, infatti, stabilisce che l’iscrizione al registro è aperta a tutti. Può iscriversi chiunque voglia opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Nel registro delle opposizioni saranno inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati.  Gli operatori saranno tenuti a fornirle al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.
Gli interessati, ai fini dell’iscrizione, dovranno inoltrare specifica richiesta, anche per via telematica o telefonica.
Sarà possibile inserire contemporaneamente tutte le utente telefoniche (fisse e mobili) loro intestate.
Gli interessati iscritti al registro, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati, potranno inoltre revocare in ogni momento la propria opposizione. E questo anche per periodi di tempo definiti. Questo potrà avvenire sia per via telematica che telefonica.

Esistono diverse modalità di iscrizione al registro.

  • Via web, sul sito internet del Registro delle Opposizioni;
  • Telefonicamente, chiamando il call center dedicato al numero verde 800.265.265 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18);
  • Via fax, al numero 06.54224822;
  • Inviando una emailì all’indirizzo rpo@fub.it;
  • Spedendo una raccomandata all’indirizzo “Gestore del Registro Pubblico delle Opposizione – ABBONATI”, Ufficio Roma Nomentano, Casella Postale 7211, 00162 Roma (RM).

Per le diverse richieste (iscrizione/aggiornamento/revoca) e in base alla modalità prescelta, occorre compilare i moduli telematici o stampabili disponibili sul sito internet del Registro delle Opposizioni.
Scegliendo di iscriversi al registro delle opposizioni si intenderanno automaticamente revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, autorizzativi del trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili.

Fanno eccezione i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere. Oppure quelli cessati da non più di trenta giorni, aventi a oggetto la fornitura di beni o servizi. Anche per questi è assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.

Resta valido, invece, il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall’interessato successivamente all’iscrizione nel registro.
A partire dalla data di entrata in vigore della legge saranno vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.
Infine, in caso di cessione a terzi dei dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare dovrà comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto cui i medesimi dati sono trasferiti.
In caso di violazione scatteranno sanzioni. Queste potranno comportare anche la sospensione o la revoca dell’autorizzazione all’attività di telemarketing.
 
 
 
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