Quando si parla della nozione di responsabilità da inadempimento occorre distinguerla in modo preciso da quella extracontrattuale

In merito alla responsabilità da inadempimento occorre fare dei distinguo importanti.

Prima di tutto è bene chiarire che la responsabilità è, in linea generale, la sanzione per l’inosservanza di un dovere giuridico. L’area della responsabilità del debitore è regolata dall’art. 1218 c.c. che eccede l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Nelle decisioni giurisprudenziali, bisogna distinguere tra responsabilità extracontrattuale o aquiliana e responsabilità da inadempimento o contrattuale.

I confini di quest’ultima rispetto alla responsabilità aquiliana non sempre sono individuabili in modo univoco.

La responsabilità contrattuale o da inadempimento si distingue dalla responsabilità extracontrattuale o aquiliana a seconda del dovere giuridico violato.

Incorre in responsabilità aquiliana il soggetto che viola il dovere generico di non ledere l’altrui sfera giuridica (neminem laedere), dovere che ciascuno è tenuto a rispettare nei confronti della generalità dei consociati.

La responsabilità da inadempimento o contrattuale deriva, invece, dalla violazione di un obbligo specifico contratto, illecito o altro fatto idonei.

Ne consegue pertanto, che le ragioni dell’antigiuridicità sono molto diverse.

Infatti, nella responsabilità contrattuale si crea un vincolo obbligatorio per il risarcimento del danno che discende dalla violazione di un obbligo preesistente (c.d. perpetuatio obligationis).

Viceversa, la responsabilità aquiliana va a sanzionare quei comportamenti illeciti che incidono nella sfera giuridica di soggetti cui l’agente non solo riparatoria, ma anche preventiva e sanzionatoria.

Esaminati molto brevemente i rapporti tra responsabilità da inadempimento o contrattuale e responsabilità aquiliana occorre un ulteriore distinguo.

Bisogna infatti chiarire quali sono i criteri di imputazione della responsabilità contrattuale.

A tal proposito, la norma fondamentale al riguardo è quella di cui all’art. 1218 c.c..

Secondo tale norma, “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Per un maggiore approfondimento su questo argomento leggi l’articolo del Dott. Vincenzo Caruso

 

 

  

 

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