Una sentenza della Cassazione si è espressa in merito alla responsabilità per danni causati da cose in custodia e a come il danneggiato può tutelarsi

Esiste un’ampia casistica con numerose pronunce in materia di responsabilità per danni causati da cose in custodia. Una delle più recenti, la sentenza della Cassazione sez. 3 civile n. 11225 del 9 maggio 2017 si focalizza, in particolare, sulla responsabilità per danni causati da cose in custodia e, nello specifico, la custodia in questione è quella di una strada soggetta all’obbligo di manutenzione e controllo da parte di un Ente Pubblico.
La domanda dei giudici è se un ente pubblico è obbligato alla manutenzione stradale in caso di danno. Ebbene, per la Cassazione, nella causa per responsabilità per danni causati da cose in custodia il danneggiato deve dimostrare il nesso tra la situazione di pericolo e il danno stesso.
Nel caso esaminato dai giudici, si era verificato un incidente a carico di una società proprietaria di un veicolo a causa della presenza, sulla strada, di olio sul sedime.
Il conducente, non riuscendo a mettere in atto alcuna manovra di emergenza o di sicurezza, era venuto in contatto con l’olio e aveva sbandato, invadendo l’opposta corsia e collidendo contro due auto, fino ad arrestare la propria corsa sul guard rail. Il danno che ne era derivato era di una certa consistenza.
Quando le parti sono andate in causa, la Suprema Corte ha dichiarato che, in materia di responsabilità per danni causati da cose in custodia, e nello specifico, nella custodia di una strada soggetta all’obbligo di manutenzione e controllo da parte di un ente pubblico, laddove si assuma che l’incidente è stato causato dalle condizioni della strada – così come da una fonte di pericolo per gli utenti della stessa – è colui il quale ha subito il danno che deve provare il nesso causale tra la situazione di pericolo e il danno.
Una volta avuta questa prova, sarà il custode convenuto in giudizio per il risarcimento dovere dimostrare l’inidoneità di quella specifica situazione di pericolo a provocare l’incidente. O, altrimenti, dovrà provare la colpa del danneggiato, o evidenziare altri elementi che possano interrompere il nesso causale tra le condizioni del bene e il danno.
Nell’affermare ciò, la Cassazione si è richiamata a precedenti pronunce, tra cui la sentenza n. 26751/2009. L’Ente Pubblico, infatti, deve rispondere della cosa in custodia, una regola che è stata confermata anche dopo la critica mossa in giudizio dall’ente pubblico sul fatto che la macchia d’olio fosse, in realtà, un “vizio estrinseco”.
Ma, per i giudici, non esiste alcuna distinzione tra vizi intrinseci ed estrinseci: l’unica esimente che può essere accordata all’ente manutentore è il caso fortuito, osservando che si è in presenza di questa circostanza ogni qual volta in cui il verificarsi del vizio è così veloce rispetto al sinistro, da poter essere appunto considerato come “caso fortuito”.
Dunque, qualora si volesse portare in causa l’ente proprietario e manutentore di un tratto stradale, data la sua evidente responsabilità nella causazione dell’incidente, è fondamentale seguire scrupolosamente la regola dell’onere della prova evidenziando il danneggiato il nesso causale tra la situazione di pericolo e il danno.
 
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