Lo scorso 28 febbraio 2017 è stata approvata la riforma della legge sulla responsabilità delle professioni sanitarie, che introduce l’art. 590 sexies c.p..

In particolare, la norma in esame, rubricata “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, recita testualmente: “Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. All’articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, il comma 1 è abrogato.”.
Dunque, al fine di chiarire meglio le differenze sussistenti tra la attuale e la previgente normativa, proverò a schematizzarne i correlativi contenuti, il tutto per commentare la sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione 4°, n° 28187/2017.
Legge Balduzzi. Il Decreto Legge n° 158/2012, poi convertito in Legge n° 189/2012, ossia, la c.d. Legge Balduzzi, prevedeva che “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”.
Dunque, il citato dettato normativo riduceva la responsabilità penale del medico, ritenendo appunto che essa sussistesse esclusivamente in caso di colpa grave.
In particolare, il Legislatore, con la nozione di colpa grave, intendeva “profonda imprudenza, estrema superficialità o inescusabili negligenza e disattenzione” del medico, escludendo, per contro, la penale responsabilità del medico nell’ipotesi di colpa lieve, allorquando il medesimo si sia attenuto alle indicazioni tecniche accreditate dalla comunità scientifica.
Dunque, appare evidente che la previgente normativa in materia di colpa medica aveva ridotto i profili di penale responsabilità del medico, il quale sarebbe stato condannato solo quando la sua condotta avesse integrato gli estremi della colpa grave ovvero quando si fosse discostato dalle linee guida elaborate dalla comunità scientifica.
Legge Gelli-Bianco. Il recente intervento normativo ha introdotto all’interno del codice penale italiano l’art. 590 sexies, così come sopra integralmente riprodotto.
Dunque, dall’analisi della nuova norma penale, appaiono evidenti le innovazioni legislative.
Innanzitutto, la responsabilità del medico viene individuata all’interno del codice penale, con l’introduzione di un titolo di reato ad hoc, e non nel corpo di una legge speciale: trattasi, pertanto, di una innovazione che pare sia stata molto apprezzata dagli operatori del diritto.
Ancora, altra innovazione è rappresentata da un ampliamento dei soggetti suscettibili di sanzione penale.
Infatti, alla luce della nuova disciplina, la responsabilità non è solamente del medico, ma, in generale, di tutti gli esercenti le professioni sanitarie, includendo, di tal guisa, ad esempio anche gli infermieri ovvero i radiologi.
Inoltre, la norma de qua esclude la responsabilità penale dell’operatore sanitario in caso di evento cagionato da imperizia del medesimo nonché nelle ipotesi in cui egli abbia rispettato le linee guida, adeguate al caso concreto.
Dunque, appare evidente una prima, rilevante, differenza tra la Legge Balduzzi e la Legge Gelli-Bianco.
Invero, da un punto di vista squisitamente pratico, secondo i parametri della previgente disciplina, ai fini della affermazione della penale responsabilità del medico, era necessario dapprima verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento lesivo e poi effettuare una misurazione oggettiva della colpa, la quale, infine, laddove fosse di grado “lieve”, escludeva la penale responsabilità del medico.
Per contro, alla luce del nuovo dettato Legislativo, tale misurazione del grado della colpa non dovrà più essere effettuata, essendo esclusa de plano la responsabilità penale dell’operatore sanitario nel caso in cui questi si sia strettamente attenuto alle adeguate linee guida redatte sul punto dalla letteratura scientifica.
Orbene, prima di addentrarci alla conclusione, risulta opportuno – ad avviso di chi scrive – soffermarsi sulla prima pronuncia della Suprema Corte (Cass. Penale, Sezione 4°, n° 28187/2017)., in materia di art. 590 sexies c.p..
In particolare, gli Ermellini, dopo aver evidenziato le differenze tra la Legge Balduzzi e la Legge Gelli-Bianco, hanno affermato che la nuova disciplina normativa troverà applicazione solamente per le fattispecie consumate dopo la sua entrata in vigore.
Ciò, dunque, in piena osservanza dell’art. 2 del codice penale, relativo alla successione di leggi penali nel tempo, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto se all’epoca della sua consumazione lo stesso non costituiva reato.
In altre parole, nel corpo della citata pronuncia della Corte di Legittimità, il Collegio dopo aver rilevato le differenze tra la Legge Balduzzi e la Legge Gelli-Bianco, ha applicato al caso in esame i principi statuiti in materia di successione di leggi penali nel tempo (art. 2 c.p.), ritenendo, infine, che la neo-introdotta disciplina si attuerà solamente per le vicende consumate dopo la sua entrata in vigore.

Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)

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