Se da un lato eliminare la colpa penale del medico non è pensabile, dall’altro lo sforzo intellettivo di superare il concetto di colpa lieve penso sia abortito tragicamente nel disegno di legge Gelli licenziato dalla Commissione del Senato.

Infatti, analizziamo l’articolo 6 del disegno di legge che così recita:

Art. 6 (Responsabilità penale dell’esercente la professione Medica)

  1. Dopo l’articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente: “Art. 590 sexies – (Responsabilità colposa per morte e lesioni personali in ambito sanitario) – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”

  1. All’articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.

Insomma, la lettura del presente articolo 6 evidenzia da un lato come è stato abolito il concetto della colpa lieve al secondo comma, ma dall’altro sembra sparire ogni depenalizzazione della colpa medica per un semplice motivo:

“il medico non è punibile per imperizia quando abbia rispettato le linee guida, le buone pratiche mediche e se queste raccomandazioni tengano conto delle specificità del caso concreto”.

Allora dico a tutti voi, finalmente è chiaro che la punibilità desiderata dal legislatore sia legata solo alla imperizia e non alla negligenza e all’imprudenza (fin qui si condivide e si apprezza!). Ma riflettendo su quanto recita l’articolo 6 mi sono domandato più volte: quando mai è stato punito penalmente un medico che abbia seguito le linee guida, le buone pratiche mediche e che abbia adeguato le raccomandazioni delle linee guida al caso in concreto!!! Un Medico che così si comporta non fa danni al paziente e se ciò si avverasse sarebbe palese una concausa esterna che esclude il nesso di causa.

Ma vi rendete conto che così come scritto l’articolo 6 non tutela il medico dalla punibilità per imperizia? Tutte le associazioni di categoria che hanno proclamato come “Santa” questa riforma che, a loro dire, ridà serenità ai medici e combatte la medicina difensiva, non hanno mai fatto l’analisi grammaticale di quanto scritto. E aggiungo una nota non piacevole per i componenti medici legali e giuristi della commissione:

“vi rendete conto che depenalizzare la colpa medica non è un gioco da ragazzi e che sarebbe stato meglio affermare che il medico in penale è punibile solo per dolo e colpa grave, lasciando ai giudici (come sempre) affermare quando si tratti di colpa grave, o meglio ancora, legare la gravità della colpa al solo danno conseguenza?”.

Allo scrivente sembra molto più logico il concetto sopra espresso in quanto se “errare humanum est” non si può giustificare un errore medico se produce gravi danni anche se commesso per colpa lieve. Non sarebbe meglio depenalizzare gli errori che producono un danno lieve e sotto la normale soglia di sopportabilità e rimandare, comunque, al giudice civile la quantificazione del danno non patrimoniale?

Quindi perché non sostituire la “colpa lieve” con il “danno lieve”? Immaginate di leggere una sentenza dove il medico viene scagionato per la morte causata ad un paziente solo perché il suo errore è stato lieve! Tale giudizio non sconvolgerebbe la psiche dei familiari danneggiati  tanto da far commettere loro finanche una sciocchezza?

Si allega al presente articolo il disegno legge Gelli in questione per una serena consultazione e valutazione, con la promessa di tornarci su nei prossimi giorni riflettendo sugli articoli 7, 8, 10, 14 e 15 i cui contenuti presentano il fianco a delle critiche logiche e reali.

 

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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