Una sentenza del Tribunale di Perugia ha fornito chiarimenti circa la responsabilità per colpa professionale e le circostanze in cui si configura come reato

Quali sono le responsabilità per colpa professionale del commercialista che non impugna un provvedimento come richiesto dal cliente?
Il Tribunale di Perugia, con una sentenza del 16 febbraio 2017, ha fornito alcune precisazioni in tema di responsabilità per colpa professionale.
Per i giudici, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso che avrebbe dovuto essere proposto.
Nel caso di specie, un soggetto aveva incaricato il proprio commercialista di impugnare un provvedimento.
Egli avrebbe dovuto impugnare alcuni avvisi di accertamento che gli erano stati notificati dall’Agenzia delle Entrate.
Il procedimento si era concluso con una sentenza che aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto.
Per questo aveva incaricato il commercialista di promuovere il giudizio di appello davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
Ciononostante, il soggetto aveva scoperto che il commercialista non aveva promosso l’impugnazione richiesta.
Il commercialista si era giustificato ma il cliente aveva comunque deciso di procedere in giudizio contro di lui.

Lo scopo era accertare la violazione dei doveri professionali e ottenere la condanna al risarcimento del danno derivante dal mancato deposito dell’impugnazione.

Il commercialista aveva contestato le domande del cliente.
Egli ha osservato che, “in ragione dell’esito favorevole oltre ogni previsione del giudizio di primo grado”, il cliente aveva condiviso “la decisione di non proporre appello”.
Ne conseguiva che, pur avendo redatto l’atto, non aveva poi provveduto al deposito.
Il Tribunale non ha ritenuto di poter accogliere le domande proposte dal cliente del commercialista, in quanto infondate.
La ragione?

L’errore del professionista che non abbia provveduto a impugnare una sentenza non ne determina automaticamente la responsabilità.

Occorre infatti verificare il nesso di causalità tra la condotta del professionista e il danno lamentato dal cliente.
Inoltre, va appurato se un danno vi sia stato.
Infine, se nel caso in cui il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente “avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni”.
In questo caso, mancava la dimostrazione degli “ampi margini di appellabilità” del provvedimento di primo grado che avrebbe dovuto essere impugnato.
Quanto alla domanda di risarcimento per il danno derivante da responsabilità per colpa professionale, il Tribunale non ha rilevato un nesso causale.
Pertanto, ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
 
 
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