Causare un grave incidente stradale, fa scattare immediatamente la revisione della patente? La questione è stata rimessa al Tar Lombardia che ha deciso con la sentenza n. 872/2019

Di recente la giurisprudenza di merito ha affermato che il mero accadimento di un incidente, ancorché in presenza di feriti, non può essere considerato un presupposto di per sé sufficiente a giustificare il ragionevole dubbio circa la permanenza dei necessari requisiti di idoneità della patente di guida (Tar Emilia Romagna n. 977/2015).
Certo il discorso cambia se si tratta di un grave incidente stradale causato per guida in stato di ebbrezza e con violazione delle norme del codice della strada.
Secondo il Codice della Strada (art. 128), la revisione della patente di guida può essere richiesta – dal prefetto o dalla Motorizzazione Civile – quando vi siano legittimi dubbi sulle capacità fisiche o psichiche dell’automobilista in possesso di patente. Infatti, spesso, la revisione è richiesta in seguito alla sospensione effettuata dopo un incidente che abbia causato lesioni gravi.

La vicenda

Nel verbale di contestazione per violazione dell’art. 141 comma 3 del Codice della Strada notificato al ricorrente si leggeva che “in ore notturne, in prossimità di intersezione stradale regolarmente presegnalata, il conducente ometteva di moderare la velocità creando grave pericolo e turbativa per la circolazione stradale, invadendo l’opposto senso di marcia ed entrando in collisione frontale con altro veicolo”, il cui conducente moriva a causa del forte impatto.
Al momento dell’arrivo della Polizia Stradale, l’uomo risultava essere sotto l’effetto di sostanze alcoliche, con un tasso alcolemico di 1,92 g/l.
In ragione della gravità degli addebiti contestati, veniva disposta la revisione della patente di guida dell’autore del sinistro, tesa ad accertare la sua idoneità tecnica alla guida mediante esame di teoria di guida.
Ebbene, il ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento dinanzi al Tar Lombardia, eccependone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Ma i giudici amministrativi lombardi non hanno accolto il ricorso confermando la decisione relativa alla revisione della patente.
Parimenti infondata è stata considerata la censura diretta a contestare l’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al provvedimento di revisione, atteso che l’art. 128 cds vigente al tempo dell’ adozione dell’atto impugnato – ossia prima che fosse novellato dalla legge n. 120/2010 – non prevedeva alcun provvedimento ulteriore per chi – come il ricorrente – non si presentava alla revisione disposta dall’amministrazione, fermo restando che il soggetto “sorpreso a circolare” oltre il termine fissato era sottoposto a sanzione pecuniaria e al ritiro della patente medesima.
Detto in altri termini, solo se sorpreso a circolare alla guida di veicolo dagli organi di polizia, ed una volta accertato che il conducente non avesse ottemperato agli esami prescritti, quest’ultimo poteva essere soggetto al ritiro della patente.

La decisione

Per il Tribunale amministrativo della Lombardia, dunque, il ritardo nel dare esecuzione al provvedimento risultava irrilevante, non solo ai fini dell’efficacia del provvedimento stesso, che non era intaccata dal ritardo nell’eseguire la revisione, ma anche in relazione alla legittimità di esso, trattandosi di una vicenda fattuale successiva inidonea a riflettersi sulla validità dell’atto impugnato in base al principio tempus regit actum.
Alla luce delle considerazioni sopra riportate, appare condivisibile la decisione del Tribunale amministrativo in ordine alla conferma della revisione della patente di guida del danneggiante.
Non va tuttavia dimenticato che è sempre necessario procedere ad una valutazione puntuale del singolo caso; la gravità dell’incidente in sé non può, da sola, determinare in automatico la richiesta di revisione della licenza di guida. E, in ogni caso, tale richiesta va motivata dettagliatamente.

La redazione giuridica

 
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