L’art. 136 del cit. D.P.R., individua tra le condizioni di revoca del gratuito patrocinio l’aver agito o resistito con mala fede o colpa grave, ma non subordina il provvedimento a una sentenza di condanna ex art. 96 c.p.c.

La vicenda

A seguito di deposito dell’istanza di gratuito patrocinio e conseguente ammissione provvisoria, l’interessato sceglieva il proprio difensore nell’ambito di un giudizio civile proposto da Poste Italiane S.P.A. per l’occupazione abusiva di un immobile.

Assunta la difesa e conclusosi il procedimento, l’avvocato depositava l’istanza di liquidazione di compenso professionale a carico dello Stato.

Ma il giudice revocava con efficacia retroattiva, l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, ritenendo che l’interessata avesse resistito in giudizio in mala fede o con colpa grave, in quanto le sue pretese erano risultate manifestamente infondate, ai sensi dell’art. 126 del citato D.P.R.; cosicché rigettava anche la richiesta di liquidazione dei compensi professionali.

Contro tale decisione l’avvocato proponeva reclamo, dichiarato poi, inammissibile dal Tribunale di Napoli, sul presupposto che avverso il decreto di revoca e rigetto dell’istanza di liquidazione non fosse ammesso tale tipologia di ricorso.

Quest’ultimo allora impugnava detto provvedimento con ricorso per Cassazione, denunciandone la nullità per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, con l’art. 96 c.p.c.”.

La revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio

Come specificato nella circolare del 12.7.2002 del Consiglio Nazionale Forense che ha interpretato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136) l’ammissione al gratuito patrocinio disposta dal Consiglio dell’Ordine è provvisoria, potendo essere revocata dal Magistrato con decreto, ai sensi dell’art. 136, in due ipotesi: 1) se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione; 2) se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave e, cioè, con contegno che potrebbe fondare, in caso di domanda di parte, anche una condanna dell’ammesso al patrocinio ex art. 96 c.p.c.; per cui la valutazione del presupposto della responsabilità processuale risulta collegata con la decisione di merito così da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di contrasto pratico di giudicati.

A nulla è servito il richiamo alla circolare del 12.7.2002 del Consiglio Nazionale Forense (riguardante la provvisorietà dell’ammissione al patrocinio disposta dal Consiglio dell’Ordine), con il quale la ricorrente intendeva far dipendere la possibilità di revoca dell’ammissione al beneficio (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136) oltre che alla insussistenza dei presupposti e al caso in cui l’interessato avesse agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, anche nella ulteriore e diversa ipotesi di domanda di condanna dell’ammesso al patrocinio ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Poiché, l’art. 136 del cit. D.P.R., individua tra le condizioni di revoca del gratuito patrocinio l’aver agito o resistito con mala fede o colpa grave, ma non subordina il provvedimento a una sentenza di condanna ex art. 96 c.p.c.

Ed invero, il Tribunale aveva indicato con una ampia ed esaustiva motivazione le molteplici ragioni poste a base della pronuncia.

Ciò, con particolare riferimento: sia alla mala fede o colpa grave della parte (assistita dalla ricorrente), per avere resistito nel giudizio, nel quale risultava poi soccombente, nonostante avesse personalmente ammesso (alla prima udienza) tutti i fatti alla medesima attribuiti in citazione (avere occupato abusivamente l’immobile); sia alla revoca, per detti motivi, del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, con efficacia retroattiva (in base all’art. 136, comma 3, cit. D.P.R.); sia al conseguente venir meno (stante la revoca suddetta) del diritto del difensore alla liquidazione delle spese nei confronti dello Stato, in quanto tale diritto presuppone la sussistenza del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio (e dunque delle condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 126 e 136).

La redazione giuridica

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