Illegittimità costituzionale dell’art. 186 CdS? È quello di cui si discute nella controversia in commento. La revoca della patente, seguita alla condanna dell’imputato per guida in stato d’ebbrezza, ha fatto sorgere la questione della violazione di principi costituzionali

La vicenda

L’imputato era stato condannato alla pena di 4 mesi di arresto e 1.400 euro di ammenda, oltre alla confisca della vettura e alla revoca della patente di guida, per il reato di guida in stato di ebbrezza disciplinato dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2-bis.
Ebbene a detta del ricorrente l’attuale dettato normativo dell’art. 186 C.d.S., configura una ipotesi di evidente disparità di trattamento tra la sanzione a carico del soggetto che, dopo aver commesso un incidente, viene trovato in stato di ebbrezza e il soggetto che, dopo il sinistro, rifiuti di sottoporsi all’accertamento.
Nel primo caso, infatti, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida mentre, nel secondo, (per il soggetto non recidivo) esclusivamente quella della sospensione. E dunque, nel caso in esame, – afferma lo stesso imputato – se egli avesse opposto il rifiuto a sottoporsi all’accertamento etilometrico, avrebbe ottenuto un trattamento sanzionatorio più mite; venendo così in rilievo la violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Il tema era stato già sollevato nel merito, ma sia il giudice di primo grado che la corte d’appello l’avevano ritenuto manifestamente infondato.

E … avevano fatto bene!

Lo hanno stabilito i giudici della Cassazione secondo i quali, la questione era stata già respinta nelle sentenze di merito con motivazione congrua.
La corte d’appello aveva giustamente osservato che non esiste alcuna similitudine tra le condotte sanzionate dalle distinte disposizioni incriminatrici dell’art. 186 C.d.S., commi 2 e 2-bis e il comma 7 del medesimo articolo e, pertanto, non può porsi un problema di disparità di trattamento di situazioni simili.
Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza con incidente stradale, “ci si trova in un contesto di pericolo per la collettività, generato ed esasperato dalla condizione di intossicazione alcolica. Nel caso del rifiuto, a venire in rilievo è invece un comportamento negativo comportante la frapposizione di ostacoli nell’attività di controllo per la sicurezza stradale. Distinta è, dunque, la ratio dei due precetti, rientrando, peraltro, nella discrezionalità del legislatore la diversità sanzionatoria delle singole fattispecie”.
Ricorso respinto e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

 
Leggi anche:
INCIDENTE STRADALE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: GLI AVVISI AL DIFENSORE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui