L’Istituto chiarisce le modalità relative alle richieste di reddito di cittadinanza, specificando le tempistiche per l’accesso alla misura

L’Inps ha emanato la Circolare n. 43 del 2019, che disciplina le richieste di Reddito di cittadinanza.  Il Reddito di cittadinanza – si legge in una nota dell’Istituto – è una misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Assume il nome di Pensione di cittadinanza quando concesso ai nuclei familiari composti esclusivamente da una o più persone di età pari o superiore ai 67 anni.
Il reddito di cittadinanza può essere richiesto agli sportelli postali utilizzando il modulo cartaceo predisposto dall’Inps e pubblicato sul sito Internet dell’Istituto. Oppure on-line sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.redditodicittadinanza.gov.it, tramite le credenziali SPID 2. Infine,  presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
Le informazioni contenute nella domanda di Rdc devono essere trasmesse dagli intermediari all’Inps entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Ai fini del riconoscimento del beneficio l’Inps verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti. Il tutto sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. La definizione della domanda è prevista entro la fine del mese successivo alla sua trasmissione all’Istituto.

Il beneficio economico viene erogato attraverso la Carta Reddito di cittadinanza, consegnata dalle Poste Italiane esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

Come previsto per le precedenti prestazioni a sostegno della famiglia e di contrasto alla povertà, la legge reca quantificazione e copertura finanziaria relativa al Rdc. Inoltre, prevede un meccanismo di monitoraggio, ricordato anche nel modulo di domanda. Peraltro – specifica l’Inps – al momento non vi sono elementi per ritenere che le risorse stanziate potrebbero non essere sufficienti.
La circolare ricorda poi che, a decorrere dal mese di marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto. A partire dal successivo mese di aprile, inoltre, non può più essere riconosciuto né rinnovato per una seconda volta. Chi ha avuto il riconoscimento prima di aprile 2019 continuerà a ricevere il Reddito di inclusione per la durata inizialmente prevista. E’ fatta salva in ogni caso la possibilità di presentare domanda per il Reddito di cittadinanza.
 
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