Se la polizia giudiziaria non avverte la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest non costituisce reato

Il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest non costituisce reato laddove l’interessato non sia stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un legale. Lo stesso discorso vale in caso di accertamenti relativi all’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 6526/2018. Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato da un automobilista che, a seguito di un sinistro stradale, era stato trasportato in Pronto Soccorso.

L’uomo aveva rifiutato di prestare il consenso agli esami richiesti dalla Polstrada per verificare il tasso alcolemico e l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. In sede di merito era stato condannato per guida sotto influenza di alcol.

Il Giudice a quo, previa riduzione per il rito prescelto, gli aveva inflitto quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento di un’ammenda pari a 2mila euro; inoltre, aveva disposto la sospensione per due anni della patente del guidatore nonché la confisca amministrativa del veicolo di sua proprietà.

Nel ricorrere per cassazione l’imputato aveva evidenziato la mancata applicazione, da parte della polizia stradale, di quanto disposto dall’art. 114 disp. att. c.p.p.

Tale norma prevede l’obbligo, per la polizia giudiziaria, di avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. L’avviso deve essere dato al conducente ‘prima’ che si proceda all’accertamento, qualora, sulla base delle concrete circostanze, sia desumibile uno stato di alterazione del conducente.

La Suprema Corte ha accolto le argomentazioni del ricorrente, ritenendole fondate e annullando la sentenza senza rinvio in quanto ‘il fatto non sussite’. Per i Giudici del Palazzaccio, l’avvertimento deve essere rivolto al conducente all’avvio della procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al test. Tale regola è valida anche qualora l’interessato rifiuti di sottoporsi all’accertamento.

La Cassazione ha inoltre specificato che, in caso di sinistro stradale, l’obbligo di preavviso al conducente in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, sussiste laddove l’esecuzione del prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria, come avvenuto nel caso in esame.

 

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