Da oggi, 3 agosto 2017, entra in vigore la riforma del processo penale approvata a giugno e che introdurrà diverse novità

È entrata in vigore la riforma del processo penale, approvata a giugno, che introduce moltissime novità che riguarderanno la prescrizione, l’estinzione di reato, le intercettazioni e molto altro.
Per quanto riguarda l’estinzione del reato, la riforma del processo penale prevede che i reati perseguibili a querela di parte revocabile possano essere dichiarati estinti dal giudice se l’imputato si attiva per pagare il risarcimento o eliminare le conseguenze dannose del reato e ciò anche a prescindere dal consenso della vittima.
Verrà inoltre introdotto un inasprimento delle pene per alcuni reati, come quello di voto di scambio politico-mafioso, che è sanzionato con la reclusione da 6 a 12 anni.
L’inasprimento sanzionatorio riguarderà anche la rapina, il furto in abitazione e il furto con strappo.
La riforma del processo penale introduce novità anche in merito alla prescrizione. Pur mantenendo ferma la legge ex Cirielli, vi sarà anche la sospensione del decorso della prescrizione per 18 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per ulteriori 18 mesi dopo la sentenza di condanna in appello solo per gli imputati per cui si procede. Restano fuori i casi di assoluzione. Coinvolte dalla sospensione della prescrizione anche le rogatorie all’estero, per una durata di sei mesi. Infine, aumenta la durata della prescrizione per i reati di corruzione e induzione indebita che, una volta che sia iniziato il processo, potrà aumentare non più solo di un quarto ma della metà.
In merito ai reati più gravi commessi nei confronti dei minori, è previsto che il momento di decorrenza iniziale del termine prescrizionale coincida non con il momento in cui è commesso il fatto, ma con il compimento del diciottesimo anno di età della vittima. Il riferimento va a reati come lo stalking, la violenza sessuale, la pornografia e così via.
Con le novità della riforma del processo penale, l’avvio del processo sarà sottoposto a tempistiche più rigide, con possibilità per i procuratori generali di avocare i procedimenti se entro tre mesi dalla chiusura delle indagini (prorogabili per altri tre mesi ed estensibili sino a quindici mesi in particolari casi) il pubblico ministero non dispone né il rinvio a giudizio né l’archiviazione.
Anche le intercettazioni sono interessate dal provvedimento, che affida all’esecutivo il compito di emanare norme utili a evitare che vengano rese pubbliche delle conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini e riguardanti persone estranee ai fatti contestati. Inoltre, la diffusione fraudolenta di conversazioni tra privati al fine esclusivo di danneggiare l’altrui reputazione o l’altrui immagine, sarà un reato punito con la reclusione fino a 4 anni. Fanno eccezione soltanto i casi in cui le registrazioni o le riprese costituiscano una prova in un processo, siano comunque utili per l’esercizio del diritto di difesa o siano utilizzate per l’esercizio del diritto di cronaca. Le intercettazioni tramite trojan, invece, sono legittimate sebbene assoggettate a particolari cautele
Infine, viene delegata al Governo la modifica del regime di procedibilità per alcuni reati – prevedendo la querela nel caso di reati contro la persona o contro il patrimonio di non grave entità -e quella della disciplina delle misure di sicurezza.
 
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