Il chirurgo non ha responsabilità per gli esiti cicatriziali dell’intervento di rimozione del tatuaggio se il paziente era stato informato sui rischi dello stesso

Una pronuncia della Cassazione, la n. 9806/2018, ha fornito chiarimenti circa la rimozione del tatuaggio e la possibilità di ottenere un risarcimento in caso di cicatrici conseguenti all’intervento.

Nel caso di specie, un uomo aveva citato in giudizio un chirurgo. Allo specialista, aveva infatti affidato la rimozione di un tatuaggio sul deltoide destro.

L’uomo chiedeva il risarcimento del danno derivante dall’intervento chirurgico subito.

L’operazione, a suo avviso, non sarebbe stata soddisfacente. Era rimasta in bella vista una cicatrice di notevoli dimensioni. L’attore, pertanto, contestava al medico la mancanza di un’adeguata informazione circa gli effetti dell’operazione.

Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria. I giudici hanno infatti ritenuto non dimostrata la circostanza che il convenuto avesse adeguatamente informato il paziente.

Una decisione, questa, confermata anche in secondo grado.

La Corte territoriale, infatti, ha specificato che sul medico gravava un dovere di informazione la cui violazione è fonte di responsabilità contrattuale.

Il convenuto non aveva dimostrato di avere assolto l’onere a lui spettante di informare adeguatamente il paziente.

Di qui il ricorso del chirurgo per Cassazione. Lo specialista lamentava che il Giudice a quo non avesse preso in considerazione alcune dichiarazioni rese dall’attore. Tali dichiarazioni erano state effettuate proprio durante un interrogatorio formale.

Nello specifico, in tale sede, l’uomo aveva ammesso l’esistenza di uno scambio di informazioni sulle tecniche utilizzabili.

Pertanto, la Cassazione ha ritenuto fondate le argomentazioni proposte. Il ricorso è stato dunque accolto.

Dalle risultanze processuali, infatti, era emerso che il paziente aveva ammesso di essere stato informato sui rischi dell’operazione. Il tutto anche attraverso un disegno della cicatrice effettuato dal medico.

L’uomo aveva parlato di questo col medico. Dunque, aveva ottenuto spiegazioni tecniche sui diversi tipi di intervento. Il tutto, proprio al fine di valutare quello preferibile.

Di qui la decisione della Cassazione di accogliere il ricorso.

Secondo i giudici, per l’omessa valutazione di parte delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, “non sono stati esaminati i presupposti fondamentali dell’azione”.

Tra questi, l’onere di adeguata informazione. Quest’ultimo non riguarda solo la modalità dell’intervento, ma anche gli esiti cicatriziali che ne sarebbero derivati.

Valutazione, quest’ultima, di esclusiva competenza del giudice di merito. E che, adesso, dovrà essere espletata dal giudice del rinvio.

 

 

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