L’intervento, indipendentemente dai materiali utilizzati, richiede il via libera del Comune se destinato a durare nel tempo e ad ampliare la volumetria e l’architettura dell’edificio
Era stata edificata in assenza di permesso per costruire, al fine di chiudere il balcone dell’appartamento di un immobile. Per tale motivo il Comune di Napoli aveva disposto la demolizione di una veranda costruita in alluminio e vetro.
Il proprietario, nel tentativo di ottenere l’annullamento del provvedimento, si era quindi rivolto al Tribunale amministrativo regionale, sottolineando come le opere in questione rappresentavano “intervento di natura manutentiva e pertinenziale” e pertanto potevano essere svolte semplicemente con una ‘Dichiarazione di Inizio Attività’. L’intervento demolitorio, pertanto, sarebbe stato a suo dire illegittimo.
Il Tar, tuttavia, con la sentenza n. 2714/2017, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, respingendo le argomentazioni proposte. Il Giudice amministrativo ha precisato che gli interventi edilizi che determinano una variazione della volumetria e dell’architettura di un edificio, come, per l’appunto “le verande edificate sulla balconata di un appartamento”, richiedono la previa concessione del permesso di costruire.
La veranda, infatti, rappresenta “un nuovo locale autonomamente utilizzabile”, in quanto opera destinata a durare in modo stabile ampliando il godimento dell’immobile. Non essendo dunque costruita per esigenze temporanee, la sua costruzione necessita dell’apposito permesso.
In tal senso non è rilevante la tipologia di materiali impiegati per l’edificazione; è sufficiente che venga aumentata la volumetria dell’edificio con il fissaggio stabile delle strutture al pavimento.
Poiché bel caso in esame, il ricorrente non era preoccupato di ottenere il permesso, secondo il Tribunale la sanzione comminata dal Comune, ovvero la demolizione, era da ritenere del tutto corretta.




