La recentissima sentenza di scarcerazione di Riina pronunciata dalla Suprema Corte (27776/2017) sta letteralmente “facendo scalpore”, generando opinioni contrapposte, pubblicate sul web

Infatti, mi è capitato di leggere che gli Ermellini “avrebbero disposto la scarcerazione di Riina”, che è una ingiustizia liberare il più pericoloso criminale, il quale ha consumato nel corso della sua vita spietati delitti, cagionando la morte di tantissime persone, tra cui anche bambini, provocate nella maniera più crudele (quale, ad esempio, lo scioglimento all’interno dell’acido).
Insomma, basta leggere qualche blog, scorrere la home di facebook, per constatare il disappunto della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione.
Dunque, in questo articolo, il sottoscritto non esprimerà il proprio pensiero sulla integrale vicenda, non essendo tale rivista il “luogo adatto”, ma si limiterà ad una analisi della fattispecie, dal punto di vista squisitamente della figura dell’Avvocato penalista.
Ebbene, occorre immediatamente rappresentare al lettore che la Suprema Corte non ha predisposto la scarcerazione di Riina, bensì ha disposto l’annullamento dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza con la quale veniva rigettata la richiesta, avanzata dal condannato di differimento della pena, ex art. 147 co. 1 n° 2 del c.p., in ragione delle condizioni di grave infermità fisica nelle quali versa Riina nonché, in linea subordinata, proseguire l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare.
In altre parole, gli Ermellini non hanno ordinato la scarcerazione del Riina, ma hanno semplicemente indicato dei parametri a cui il Collegio di Sorveglianza dovrà attenersi, al fine di verificare la fondatezza o meno di quanto appunto richiesto dal detenuto.
Dunque, il condannato manifestava al Tribunale di Sorveglianza la propria incompatibilità con il regime carcerario, in ragione delle patologie da cui egli risultava affetto, che necessitavano di cure che all’interno del carcere non potevano essere garantite.
In particolare, nel ricorso avanzato nell’interesse del Riina, si rappresentava che l’istituto penitenziario non dispone di strumentazione tecnica, idonea ad apprestare le cure delle patologie del detenuto, segnalando, altresì, che questi necessitava anche di un letto ad hoc, con materasso antidecubito, che in ragione delle dimensioni della cella non poteva materialmente essere introdotto.
Ebbene, la Suprema Corte, riconoscendo naturalmente l’enorme pericolosità sociale che ancora contraddistingue il Riina, riteneva, tuttavia, che il Tribunale di Sorveglianza non avrebbe dovuto tralasciare i principi espressi dall’art. 27 co. 3 della Costituzione (“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”) nonché quelli riportati nella CEDU.
Dunque, la Corte di Cassazione ha affermato che alla luce proprio di quanto sancito dalla nostra Costituzione nonché dalla CEDU, grava in capo all’A.G. competente – che, nel caso in esame, è il Tribunale di Sorveglianza – valutare se le condizioni di salute del condannato risultano compatibili con il regime carcerario, in quanto qualsiasi detenuto ha diritto ad una morte dignitosa.
Pertanto, se dal punto di vista mediatico questa pronuncia appare ingiusta, proprio in ragione della enorme sofferenza che il Riina ha cagionato e per le spietate modalità con cui ha consumato alcuni omicidi, dal punto di vista processual-penalistico la Suprema Corte non ha fatto altro che applicare quanto espressamente sancito dal Legislatore.
In conclusione, gli Ermellini non hanno “scarcerato” Totò Riina, ma hanno solamente disposto che il competente Tribunale di Sorveglianza valuti appieno tutti gli elementi ed operi un bilanciamento tra le condizioni di salute del detenuto e la sua pericolosità sociale.

Avv. Aldo Antonio Montella
(Foro di Napoli)

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