La pronuncia immediata sullo status con sentenza parziale di separazione evita condotte processuali dilatorie anche se la causa procede altre statuizioni

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6145/2018 è tornata a pronunciarsi in tema di separazione. Una donna, nello specifico, aveva impugnato, la sentenza parziale di separazione avanzata dal marito. Vedendosi respinta tale istanza si era rivolta alla Suprema Corte.

La ricorrente lamentava che la Corte d’Appello aveva ritenuto ammissibile la domanda di sentenza parziale nonostante il coniuge avesse proposto domanda di separazione con addebito; inoltre il Giudice non avrebbe tenuto conto della sua opposizione alla richiesta di separazione.

In altri termini, a suo dire, la decisione di secondo grado sarebbe stata fondata su di una causa petendi non dedotta dall’uomo; questi aveva invece fondato la richiesta di separazione esclusivamente sulla denunciata violazione dei doveri derivanti dal matrimonio da parte della moglie.

Gli Ermellini, tuttavia hanno evidenziato come la normativa sancisca esplicitamente l’equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio. La ratio è il voler evitare condotte processuali dilatorie che incidano sul diritto delle parti a ottenere una pronuncia sollecita relativamente al proprio “status”.

La sentenza parziale di separazione è giustificata dalla presenza di una disaffezione e dal distacco spirituale di uno dei coniugi nei confronti dell’altro; una situazione che rende intollerabile la convivenza.

Pertanto, secondo la Cassazione, il Tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione; a essa farà seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni.

La pronuncia non definitiva costituisce “uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un’arbitraria discriminazione nei confronti dei coniuge economicamente più debole”.

Se un lato, infatti, rimane la possibilità di richiedere provvedimenti temporanei e urgenti, modificabili e revocabili dal giudice istruttore al mutare delle circostanze, dall’altro, invece, si evidenzia l’effetto retroattivo, fino al momento della domanda. Tale effetto può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell’assegno di divorzio.

Di qui la decisione dei Giudici di Piazza Cavour di respingere il ricorso in quanto infondato.

 

Hai vissuto un’esperienza simile? Credi di essere vittima di un caso di errore medico? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

Leggi anche:

ASSEGNO DI DIVORZIO, SPETTA AL CONIUGE ANZIANO CHE SVOLGE LAVORI SALTUARI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui