Ai sensi dell’art. 103, comma 3, c.p.p., l’autorità giudiziaria, nell’eseguire un’ispezione, una perquisizione o un sequestro presso lo studio di un difensore, ha l’obbligo, a pena di nullità, di avvisare il Presidente del Consiglio dell’Ordine forense del luogo affinché questi, o un assistente delegato, possa assistere a tali operazioni

Il Tribunale di Foggia aveva rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse dell’indagato avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM

Quest’ultimo, aveva emesso un decreto di perquisizione eseguito presso lo studio legale e tributario di un avvocato al quale succedeva il sequestro di documentazione cartacea ed informatica, ivi rinvenuta.

Avverso il provvedimento era stata avanzata richiesta di riesame che il Tribunale aveva respinto, ma che poi la Corte di Cassazione aveva annullato e con esso, anche il decreto di perquisizione e sequestro del PM.

L’Ufficio inquirente disponeva, perciò, la restituzione della documentazione ma contestualmente aveva ordinato un nuovo sequestro di copie informatiche, che erano già state effettuate sul relativo materiale, nonché di uno smartphone e di due pen drive.

Secondo la difesa tale operazione avrebbe comportato violazione dell’art. 103 c.p.p., evidenziando che la perquisizione era avvenuta nello studio ove esercitavano attività professionale, non solo l’indagato, ma anche i suoi figli e in particolare la figlia, la quale era stata nominata difensore di fiducia dal padre nel procedimento penale a suo carico; circostanza, quest’ultima ben nota alla Polizia Giudiziaria.

Peraltro, la perquisizione era stata eseguita senza la presenza dell’Autorità Giudiziaria e senza che fosse avvisato il Presidente del Consiglio dell’ordine forense, come previsto dalla norma.

La decisione della Cassazione

I giudici della Suprema Corte, investiti della vicenda, hanno accolto i motivi di impugnazione presentati a difesa dell’avvocato.

La norma in rilievo è l’art. 103 c.p.p., comma 3 che pone l’obbligo, per l’AG che debba procedere ad eseguire un’ispezione, una perquisizione o un sequestro presso lo studio di un difensore, di avvisare il Presidente del Consiglio dell’ordine forense, che, di persona o tramite un delegato, possa assistere alle operazioni. Il rispetto di tale obbligo è sancito a pena di nullità degli atti eseguiti senza osservarlo.

Fa eccezione al suindicato principio il caso dell’avvocato che sia sottoposto ad indagini, nel quale riprende, ovviamente, vigore il criterio di segretezza, che informa la fase investigativa e la natura di atto a sorpresa della perquisizione, essendo le predette guarentigie poste a garanzia del diritto di difesa dell’imputato/indagato. (Sez. 5, Sentenza n. 12155 del 05/12/2011.

La regola della necessità dell’avviso ex art. 103 c.p.p., comma 3 è ristabilita quando lo studio professionale risulti cointestato ad altro avvocato nominato difensore di fiducia del professionista indagato e non sottoposto in quel momento ad indagini, con la conseguente nullità degli atti compiuti ove quelle prescrizioni non siano rispettate. (Sez. 6, Sentenza n. 21539 del 18/02/2009)

L’argomentazione adoperata dal Tribunale  – concludono i giudici della Corte – appare, del resto, ispirata ad un’interpretazione asfittica delle garanzie di libertà del difensore – così è intitolata la norma in parola – individuate nella disposizione codicistica dell’art. 103 c.p.p., che sono ovviamente funzionali al pieno esercizio del diritto di difesa delle persone indagate o imputate e che, pertanto devono essere interpretate nel senso di garantirlo in pieno e non nel senso opposto di comprimerlo.

 

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