L’interesse pubblicistico alla sicurezza sul lavoro non consente l’assoluzione per tenuità del fatto, come nel caso di un ponteggio montato male.

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva prosciolto l’imputato, datore di lavoro, dalla contravvenzione contestatagli di non aver esteso adeguatamente, al fine di garantire la sicurezza contro i rischi di caduta dall’alto, il ponteggio montato per effettuare i lavori di ripassatura del tetto su un edificio a due piani, la Corte di Cassazione (sentenza 23 febbraio 2018, n. 8854) – nell’accogliere la tesi del PM secondo cui il tribunale non aveva svolto accertamenti in merito all’(in)offensività della condotta, limitandosi ad esprimere una valutazione in ordine ad un profilo del tutto estraneo alla tipicità del fatto contestato – ha, ribadito il principio secondo cui ai fini della tenuità è necessario esprimere una valutazione ex ante in ordine al pericolo, ad esempio accertando che il rischio di caduta dall’alto sia bassissimo, che la parte di ponteggio non montata sia esigua, che i lavori senza ponteggio siano durati pochissimo.

Sembra necessario, a fini meramente esplicativi, sottolineare come la norma di cui all’art. 131 bis rappresenti una delle addende più recenti alla normativa penale vigente.

L’art. 131 bis cod. pen. (introdotto dal Dlgs 16 marzo 2015 n. 28 art. 1 comma 2) ha infatti introdotto nel codice penale per i soli reati con pena non superiore nel massimo a cinque anni, l’istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto che consente di pervenire alla conclusione del processo mediante sentenza di assoluzione, dando corpo alla volontà del legislatore di realizzare attraverso l’opera interpretativa del giudice la depenalizzazione di un fatto tipico e pertanto costitutivo di reato.

Ovverosia il reato sussiste ma è da ritenere non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione ed economia processuale (sul punto e sulle differenze con altri istituti di simile effetto si veda Cass. SU 28.11.2017 n. 53683).

Nella fattispecie concreta oggetto della sentenza in commento, gli ermellini hanno ritenuto non applicabile la scriminante in parola in base ad una serie di considerazioni, sia processuali che fattuali. Queste ultime sembrano di maggior interesse, ai fini del presente commento perché consentono di aprire un discorso – minimamente ampio vista la sede – circa l’evoluzione storica della sicurezza sul lavoro fino al decreto 81/2008.

Ragione della maggiore rilevanza riteniamo debba essere anche la natura contravvenzionale del reato tipicamente connesso a situazioni di pericolo e per ribadire la rilevanza pubblicistica che permea l’intero comparto della sicurezza sul lavoro.

Occorre considerare che la normativa in materia costituisce – secondo dottrina autorevole – il settore più importante del diritto penale del lavoro, come si conferma anche nell’impianto generale della riforma che si prefiggeva nelle intenzioni una complessiva razionalizzazione degli interventi sanzionatori in materia di lavoro.

Fulcro fondamentale della normativa fin dalla 626 è la previsione e prevenzione dei rischi, elemento in base al quale si considera che una lacunosa rilevazione o un’errata valutazione dei rischi effettivamente esistenti si concreta nella vanificazione dell’intero impianto normativo, indipendentemente dalla eventuale responsabilità di tipo contravvenzionale ed alle eventuali conseguenze sia per inadempienze ulteriori che per esiti lesivi che si accertino collegati ad una difettosa programmazione della sicurezza.

La non delegabilità del dovere di elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) ci conferma come esso dovere costituisca il nucleo essenziale della programmazione della sicurezza che deve essere assunto al massimo livello gerarchico possibile, anche ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.

Da questa semplice considerazione discende – a mente della sentenza in commento – l’inapplicabilità nel caso di specie della scriminante per particolare tenuità del fatto proprio per la particolare rilevanza pubblicistica che l’ordinamento giuridico nel suo complesso riconosce alla sicurezza sul lavoro e – parallelamente al ruolo ed alla funzione, nello specifico campo, del datore di lavoro.

Irrilevante per il medesimo motivo anche sembra l’eventuale comportamento riparatorio tenuto dall’imputato, che non può essere tale da eliminare il prevalente interesse pubblicistico in materia.

Ancora non può darsi rilievo alla scarsa dimestichezza dell’originario imputato con l’impianto burocratico e sanzionatorio connesso al suo essere datore di lavoro e che le modalità del fatto per come ricostruite potessero definirsi ingenue e basilari, al limite del grossolano.

Quanto sopra a prescindere dalla valutazione – estremamente negativa – che gli Ermellini esprimono circa la motivazione resa nei giudizi di merito che non avevano valutato la natura di reato contravvenzionale della fattispecie addebitata all’imputato – casi nei quali si giudica in base alla colpa e non al dolo trattandosi di reato in cui si vuole –con tutta evidenza – prevenire il pericolo anche e soprattutto di ordine sociale derivante da danni da lavoro, natura che porta ad escludere l’applicabilità di cause di non punibilità.

Per la natura del reato, quindi, risulta irrilevante che l’evento lesivo si sia verificato o che sia stata in concreto messa in pericolo la sicurezza del lavoratore, trattandosi di fattispecie che consuma il reato in base alla semplice potenzialità del danno, proprio in ragione dell’interesse primario alla salvaguardia dell’incolumità psicofisica del prestatore di lavoro.

 

 

Avv. Silvia Assennato

(Foro di Roma)

 

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