Sono in arrivo delle precisazioni importanti da parte dell’Inps riguardanti le società tra professionisti, la loro costituzione, i modelli societari e molto altro. Ecco cosa c’è da sapere.

Con la circolare n. 77/2018, l’Inps ha fatto il punto sulle società tra professionisti specificando una serie di aspetti.

Tra questi, quando è consentita la costituzione della società tra professionisti, i modelli societari, e chiarimenti riguardanti il sistema di profilazione e al censimento delle stesse.

Nel fornire queste precisazioni, l’Inps riassume innanzitutto la disciplina delle Stp dettata dall’articolo 10, commi da 3 a 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dal relativo regolamento attuativo.

L’istituto di previdenza ha chiarito in primis che è consentita “la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V (riguardanti le società) e VI (riguardanti le società cooperative e le mutue assicuratrici) del libro V del codice civile”.

La Società tra professionisti, inoltre, può assumere diverse forme.

Può essere una società semplice, una società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e società cooperativa.

Inoltre, specifica la circolare, per assumere la qualifica di società tra professionisti, l’atto costitutivo delle suddette società deve prevedere alcuni requisiti.

Il primo è l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.

Il secondo è l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni.

Oltre a loro, l’ammissione dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea è ammessa, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

In ogni caso, si precisa che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Laddove tale condizione venga meno, questo costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’Ordine o collegio professionale presso il quale la società è iscritta è tenuto a cancellare la stessa dall’albo.

Questo però fatto salvo il caso in cui la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Ancora, gli altri tre requisiti per una società tra professionisti sono rappresentati dalla definizione di criteri e modalità che garantiscano l’esecuzione dell’incarico professionale solo da parte dei soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.

La designazione del socio professionista deve essere compiuta dal cliente. In mancanza di essa, la società è tenuta a comunicare per iscritto il nominativo del professionista al cliente stesso.

Occorre inoltre la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

Oltre a questo, vanno definite le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo

Inoltre, nella denominazione sociale deve comparire la dicitura ” società tra professionisti “. Dunque, non è consentito allo stesso soggetto essere socio di più società. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine.

La società stessa è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.

L’Inps e il censimento delle società tra professionisti

In merito al censimento delle società tra professionisti, l’Inps detta le istruzioni operative con questo provvedimento.

In particolare, afferma che lo stesso sarà effettuato in modalità differenti a seconda dell’Ordine al quale le medesime risultino iscritte.

Riguardo agli avvocati, “le verifiche periodiche dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati delle STP saranno effettuate mediante verifiche puntuali attraverso l’interrogazione del registro delle imprese”.

Nella circolare, infine, l’Inps indica l’intera procedura da seguire ai fini del censimento delle società.

 

 

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