La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti in merito alle spese del giudizio del legale, specificando quali siano gli obblighi da parte dell’assicurazione.

La Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 24159/2018 ha fornito chiarimenti circa l’obbligo, da parte dell’assicurazione, di risarcire, nei limiti del massimale, le spese di giudizio dovute dall’avvocato al cliente vittorioso nel giudizio di responsabilità professionale.

Per gli Ermellini, in tale somma sono comprese anche le spese di giudizio del legale che rappresentano un accessorio della somma liquidata per i danni in favore del terzo danneggiato.

La vicenda

Un avvocato era stato accusato dal cliente di aver lasciato scadere il termine previsto per proporre opposizione avverso un decreto ingiuntivo. L’assistito sosteneva la sussistenza del nesso causale tra la condotta inadempiente dell’avvocato e il danno subito.

Contestualmente, aveva evidenziato la probabilità di esito favorevole dell’opposizione poiché avrebbe potuto dimostrare di aver estinto il debito.

Il Tribunale ha rigettato sia la domanda attorea che quella di manleva avanzata dall’avvocato nei confronti della sua compagnia assicuratrice.

La Corte d’Appello, invece, ha deciso per il risarcimento del cliente.

Ebbene, in merito alla posizione dell’assicuratore, riteneva operante lo scoperto contrattuale del 10%.

Ma non solo.

A causa della mancata produzione delle condizioni generali contratto, escludeva dalla garanzia l’importo delle spese legali della controparte vittoriosa in giudizio.

La decisione è stata impugnata in Cassazione dal professionista.

Questi ha evidenziato come il giudice a quo abbia disatteso il principio generale che stabilisce che la copertura assicurativa è estesa a tutto quanto l’assicurato deve pagare al terzo.

E, pertanto, anche delle spese di giudizio della controparte vittoriosa.

Ciò in quanto accessorie all’obbligazione risarcitoria.

La doglianza è stata considerata fondata dagli Ermellini, per i quali le spese processuali, costituiscono un accessorio dell’obbligazione risarcitoria.

Esse infatto gravano sull’assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza (ex multis, Cass. n. 5242/2004).

Pertanto, l’obbligo indennitario dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, nei limiti del massimale, concerne l’intera obbligazione dell’assicurato nei confronti del terzo danneggiato.

Ergo, è compresa, l’obbligazione relativa alle spese processuali cui l’assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso.

Alla luce di quanto enunciato, i giudici hanno condannato la società assicuratrice alla rifusione, in favore dell’avvocato ricorrente, delle spese del giudizio di primo grado e di appello. Ma anche per il giudizio di legittimità, oltre a un rimborso forfettario.

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