Si configura l’ipotesi di stalking anche in presenza di due sole condotte, “idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice”

Era stato condannato, in primo grado e in appello, per il reato di stalking, ai sensi dell’articolo 612bis del codice penale. L’uomo, in particolare, era accusato di aver provocato alla propria ex convivente un “perdurante e grave stato di ansia e timore per la sua incolumità e per quella dei suoi prossimi congiunti con lei conviventi, inviandole numerosi SMS ingiuriosi, aggredendola sia fisicamente che verbalmente, presentandosi presso la sua abitazione nottetempo, suonando insistentemente al citofono”.
L’imputato aveva quindi presentato ricorso per cassazione evidenziando come gli episodi che gli venivano contestati fossero in realtà solamente due, ma anche gli Ermellini, con una recente sentenza, hanno ritenuto di non accogliere le sue motivazioni, ritenendole infondate e confermando integralmente la decisione dei giudici di merito.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, come il reato di stalking possa ritenersi commesso anche in presenza di due sole condotte “idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice”, ovvero a provocare, in capo alla vittima, il “perdurante stato di ansia o di paura” citato dall’art. 612 bis del codice penale. Al contrario un solo episodio, per quanto grave e da solo anche capace, in linea teorica, di determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura, non varrebbe a integrare il reato.
Nel caso in esame, quindi, la Cassazione ha rilevato come la Corte di Appello avesse correttamente accertato, nel corso del procedimento, che l’imputato aveva posto in essere una serie di comportamenti molesti, violenti e ingiuriosi ai danni della sua ex convivente, provocando nella medesima “un perdurante stato di ansia”. Il fatto che al condannato fossero stati contestati solamente due episodi, per i Giudici del Palazzaccio, è da considerarsi del tutto irrilevante.
 
 

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