Perché vi sia reato di stalking bastano due episodi di minaccia o molestie, lo ribadisce la Cassazione con la sentenza n. 26588/2017

Con la sentenza n. 26588/2017 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato ex art. 612-bis c.p. nei confronti di un uomo colpevole di atti persecutori nei confronti della ex compagna, e in tal modo ha ribadito che per integrare il reato di stalking sono sufficienti due minacce.
L’imputato era ricorso in Cassazione contro la sentenza che che lo condannava ma, secondo la Corte la sentenza impugnata era ineccepibile nella configurazione dell’ipotesi di reato, completamente in linea con l’interpretazione giurisprudenziale di legittimità.
E’ infatti “configurabile il delitto di atti persecutori quando, come previsto dall’articolo 612-bis c.p., comma 1, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, bastando, inoltre, ad integrare la reiterazione quale elemento costitutivo del suddetto reato come dianzi affermato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia” (come determinato, ad esempio, nelle sentenze Cass. n. 8832/2010 e Cass. n. 24135/2012).
I giudici del Palazzaccio non hanno concesso nemmeno le attenuanti generiche perché “risulta logicamente e congruamente motivata sulla base della reiterazione delle condotte delittuose e della personalità del reo così come la quantificazione della pena non è avvenuta in maniera illegale e come tale non è assoggettabile al sindacato di legittimità, coinvolgendo l’esame di circostanze soggettive e di fatto correttamente vagliate dalla Corte d’Appello”.
L’uomo è stato quindi riconosciuto colpevole per il reato di stalking e condannato al pagamento delle spese processuali e di 2mila euro a favore della Cassa delle Ammende.

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