Tabelle milanesi e danno non patrimoniale: lo scorso 8 marzo l’ Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha reso note le Tabelle aggiornate per la liquidazione del danno non patrimoniale 

Lo stesso Osservatorio, di recente, ha intrapreso una lunga e approfondita attività di monitoraggio delle sentenze, in materia di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, per verificare in base a quali parametri in concreto i singoli giudici liquidino tale danno, distinguendo a seconda che si tratti di appartenenti alla prima o alla seconda serie dei prossimi congiunti (rispettivamente in favore di ciascun genitore per la morte del figlio, del figlio per la morte del genitore e del coniuge non separato, della parte dell’unione civile o del convivente di fatto sopravvissuto e, in favore del fratello e del nonno).

Il lavoro di analisi e di monitoraggio delle sentenze è tutt’ora in corso – fa sapere l’Osservatorio -, ma allo stato dell’arte è stato già possibile affermare che i range di liquidazione maggiormente utilizzati sono quelli compresi tra Euro 150.000,00 – 180.000,00 ed Euro 20.000,000 – 40.000,00.

I giudici – afferma – hanno motivato la scelta di questi valori monetari tenendo principalmente conto dei seguenti parametri: la scarsità di allegazioni e/o mancanza di prova su circostanze di fatto idonee a personalizzare il danno e, quindi, il danno è stato ritenuto provato in base a presunzioni; vittima secondaria residente all’estero; la mancanza di prova di un’assidua frequentazione con la vittima primaria; la formazione di nuclei familiari autonomi; l’età avanzata della vittima primaria o premorienza della vittima secondaria durante il processo; coniuge separato legalmente.

L’Osservatorio non ha alcun dubbio circa l’indiscussa validità delle predette Tabelle, già peraltro, assunte a “parametro di conformità della valutazione equitativa” del danno, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. n. 12428/2011 c.d. “sentenza Amatucci), ma può fare a meno di rilevare due evidenti punti di criticità: da una parte, interpretazioni non corrispondenti al tenore delle Tabelle e dei relativi criteri di lettura, con la conseguente applicazione di valori mediani tra quelli minimi e massimi indicati, in assenza di comprovate peculiarità del caso concreto”; dall’altra, “liquidazioni per importi assai differenziati, con range in aumento fino al 100% di quello base, per la prima serie dei prossimi congiunti e fino al 500% per la seconda serie dei prossimi congiunti (fratello e nonno)”.

Eppure, la Corte di Cassazione (sentenza n. 5013/2017) non ha mancato di affermare che i giudici devono procedere alla personalizzazione del danno, muovendo da una uniformità pecuniaria di base e che la misura massima di personalizzazione prevista in Tabella, deve invece essere applicata soltanto laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale” (così nei “Criteri orientativi”).

La questione, in verità, è assai più complessa; e lo riconosce lo stesso Osservatorio laddove afferma che ci troviamo di fronte ad un danno non in re ipsa per cui non esiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso: perciò, il giudice deve valutare caso per caso (anche ricorrendo all’utilizzo della prova presuntiva) con onere in capo alla parte interessata di allegazione e prova del danno non patrimoniale di cui ne chiede la liquidazione.

Avv. Sabrina Caporale

 

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