Agli eredi spetta il risarcimento del danno (da perdita di chance) per il parente morto di cancro, in caso di mancata o tardiva diagnosi della patologia da parte del medico.

La Cassazione con la sentenza n. 16993/2015 in materia di «Responsabilità medica e risarcimento» ha ribadito un orientamento già espresso, pur se non sempre recepito dai giudici di merito, in materia di mancata o tardiva diagnosi di patologie terminali, affermando l’esistenza di un danno in capo al paziente che consiste nella negazione della chance di vivere più a lungo e di patire minori sofferenze. Questo principio, espresso dalla Corte, ha avuto dal punto di vista giurisprudenziale nel tempo alterne “fortune”. Infatti, non sempre la Cassazione ha considerato possibile il configurarsi di un danno da chance, né tanto meno, la trasmissibilità agli eredi del de cuius. Con la sentenza in commento (del 2015) si afferma tale principio, decidendo su di un provvedimento della Corte d’appello di Palermo che i ricorrenti chiedevano fosse cassato.

La C.A. di Palermo con la sentenza impugnata, pur rilevando la condotta omissiva del professionista, aveva negato il nesso di causalità con le sofferenze patite dall’assistita (alla quale era stata ritardata la diagnosi di un tumore alla cervice dell’utero) e, pertanto, la trasmissibilità del diritto al risarcimento agli eredi. La fattispecie all’esame della Corte Suprema, riguardava una signora che era affetta da un tumore alla cervice dell’utero (patologia particolarmente aggressiva, decorso della malattia quasi sempre infausto) la cui diagnosi da parte del professionista (medico ginecologo) non era stata tempestiva. Si è contestato al ginecologo di non aveva saputo individuare tempestivamente la patologia, nonostante ripetuti episodi di perdite ematiche segnalati dalla paziente e ampiamente sottovalutate dal medico, con conseguente mancata prescrizione di cure o interventi chirurgici che, seppur palliativi, avrebbero dato alla paziente una qualità della vita migliore oltre che maggiori chance di sopravvivenza.

La sentenza della Cassazione afferma che anche l’aver negato la possibilità di un intervento palliativo – se fosse stata fatta una diagnosi tempestiva – procura al paziente un danno per non aver potuto alleviare il dolore. Dunque, viene riconosciuta la responsabilità medica del professionista per mancata o tardiva diagnosi di una patologia terminale, con diritto per gli eredi al risarcimento del danno morale terminale, patito dal loro congiunto. La Terza Sez. Civile della Cassazione ha stabilito, in maniera puntuale e chiara, che i danni consistono nella negazione della chance di vivere più a lungo e di patire minori sofferenze, riconoscendo agli eredi la trasmissibilità del diritto al risarcimento per danno morale terminale.

Più in generale, la domanda per perdita di chances è quindi diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato auspicato; in questo secondo caso l’accertamento è incentrato sul nesso causale, mentre nel primo caso, oggetto dell’indagine è un particolare tipo di danno, e cioè una autonoma e distinta ipotesi di danno emergente, incidente su di un diverso bene giuridico, quale la mera possibilità del risultato finale (della sopravvivenza del paziente). Certo è che le stime da poco pubblicate in materia di incidenza delle malattie tumorali sulla salute della popolazione mondiale (il 50% della popolazione sarà interessata da malattie tumorali entro il 2050) consigliano una attività di controllo e di informazione da parte di tutti e la più scrupolosa possibile: medico di “famiglia”; specialista; campagne di sensibilizzazione delle popolazione per effettuare controlli periodici; educazione alimentare da introdurre nelle scuole elementari. In conclusione, il contributo ed obbiettivo di questa rivista è anche quello di veicolare il più possibile nel cittadino la conoscenza dei diritti tutelabili e di dargli assistenza, oltre che di tenere alta la tensione professionale dell’operatore sanitario, al fine di rendere sempre meno probabile l’errore medico.

Avv. Fabrizio Cristadoro

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