Telefonate mute: possono configurare il resto di molestia?

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La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al reato di molestie e alla possibilità per chi disturba il vicino con telefonate mute di essere condannato

La Corte di Cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 14782/2018 ha fornito precisazioni sulle telefonate mute e sul rischio che queste possano configurare il reato di molestia.

Secondo i giudici, infatti, rischia una condanna per molestie chi disturba il vicino con telefonate mute e tale comportamento non può ritenersi scriminato affermando di aver reagito ai continui rumori prodotti da quest’ultimo.

Difatti, spiega la Cassazione, l’esimente della provocazione non può essere estesa analogicamente a tale reato. Questo perché è applicabile, come testualmente previsto dal codice penale, al solo reato di diffamazione.

Nel caso di specie, la Corte si è pronunciata sul ricorso contro il provvedimento che aveva assolto l’imputato dal reato di molestie di cui all’art. 660 c.p.. Il reato era stato commesso ai danni del suo vicino di casa con reiterate telefonate mute a tutte le ore.

Ebbene, il giudice a quo ha ritenuto sussistente l’esimente della provocazione prevista dall’art. 599, comma 2, c.p..

Questo perché aveva considerato quale causa di non punibilità la situazione che si concretizza in una reazione nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.

Non solo. Nel caso di specie, ha ritenuto che la norma fosse applicabile poiché la reazione era stata provocata da molestie acustiche.

Tali molestie erano appunto poste in essere a sua volta dal vicino e dai suoi familiari. Esse consistevano in rumori continui e porte sbattute a ogni ora.

Infatti, secondo la sentenza impugnata, l’esimente ex art. 599 cit. non sarebbe stata limitata al solo delitto di diffamazione. Bensì, si sarebbe potuta estendere alla fattispecie di cui all’art. 660 del c.p..

Tale decisione è stata contestata dalle parti civili in Cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale. Ciò in quanto il legislatore non avrebbe codificato la scriminante di tali condotte.

Nel caso di specie, soltanto il comportamento dell’imputato sarebbe qualificabile come molestia.

Questo perché le parti civili non hanno posto in essere alcun comportamento illecito, nemmeno la violazione del regolamento condominiale.

Il ricorso trova accoglimento e gli Ermellini sottolineano esplicitamente come l’art. 599, comma secondo, c.p. preveda una condizione di non punibilità che, per espressa disposizione di legge, si applica solo all’art. 595 del codice penale (e prima della depenalizzazione anche al reato ex art. 594 c.p.)

La disposizione, spiega il Collegio, trova la propria ratio nella condizione di colui che subisce un’aggressione verbale con caratteri diffamatori.

Questa circostanza ha un particolare rilievo per il legislatore al punto da escludere conseguenze penali per la reazione della vittima di tali azioni, solo quando si viene a delineare una peculiare situazione soggettiva di tipo emotivo. Questa deve essere apprezzata dal legislatore in termini di inesigibilità.

L’esimente ha, pertanto, alcuni limiti oggettivi e soggettivi indicati dalla norma.

Alla luce di tali considerazioni, sbaglia la sentenza impugnata ove ritiene ammissibile applicare la scriminante comprendendo anche il reato di molestia o di disturbo alle persone.

Il legislatore, invece, con la previsione nell’art. 660 c.p. di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha voluto tutelare anche la tranquillità pubblica.

Questo proprio per l’incidenza che il suo disturbo ha sull’ordine pubblico, alla luce dell’astratta possibilità di reazione delle persone offese.

Per tali ragioni, rispetto a detta contravvenzione viene in considerazione l’ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata, infatti il reato è perseguibile di ufficio. Il provvedimento deve, pertanto, essere annullato agli effetti civili e rinviato al giudice civile competente.

 

 

 

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