Il cliente può richiedere, oltre alla liquidazione delle somme indebitamene sottratte, anche il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito

La mancata attivazione di servizi telefonici richiesti dagli utenti, così come, d’altro canto, l’attivazione di servizi non richiesti, hanno arricchito negli ultimi anni la giurisprudenza di sentenze che hanno sancito il riconoscimento a favore dei clienti del danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale o dall’illiceità del comportamento tenuto dalla gestore ai sensi della normativa in materia di privacy e di contratti a distanza.
In entrambe le fattispecie i giudici di merito hanno ritenuto di dover risarcire il pregiudizio non patrimoniale patito dagli utenti e consistente ad esempio, nel non aver usufruito del servizio per un lungo periodo, nell’aver dovuto sollecitare la società telefonica affinché adempiesse all’impegno assunto, oppure nell’aver subito condizioni di disagio, frustrazione o stress legate alla posizione dominante dell’azienda telefonica.
E’ quanto avvenuto al cliente di una compagnia telefonica che ha chiamato in causa davanti al Giudice di Pace di Roma il proprio gestore di telefonia fissa per ottenere la restituzione della somma da questi indebitamente percepita per l’attivazione non autorizzata del servizio di preselezione automatica e contestuale disattivazione dello stesso servizio da parte di un altro gestore. L’utente chiedeva inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del comportamento illegittimo della controparte.
Nel corso del giudizio il gestore aveva comunicato di aver provveduto a restituire le somme indebitamente trattenute, ritenendo tuttavia di non dover offrire ulteriori cifre per le altre voci di danno richieste. Il cliente, tuttavia, aveva prodotto in sede di istruttoria la prova di avere più volte richiesto in via stragiudiziale la restituzione delle somme dovute oltre ad aver dovuto attendere a lungo il ripristino della situazione  per poter riattivare la preselezione automatica con l’operatore telefonico prescelto. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 2774/2004 gli dava quindi ragione, condannando la compagnia telefonica al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.
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