L’addebito per infedeltà coniugale sussiste solo se il tradimento è antecedente al momento in cui si è avviata la domanda di separazione

In merito a tradimento e separazione, il Tribunale di Milano ha emesso il 10 maggio 2017 la sentenza numero 11448 che stabilisce che, se la relazione extra-coniugale non è precedente alla domanda di separazione ma successiva, allora non può affermarsi che per questo il coniuge fedifrago sia tenuto all’addebito della separazione.
Nel caso di specie preso in esame dai giudici una moglie, al fine di ottenere la separazione dal marito, aveva agito in giudizio nei suoi confronti, ma quest’ultimo aveva a sua volta chiesto espressamente che la separazione fosse addebitata alla moglie. Il motivo? La donna aveva intrattenuto una relazione extra-coniugale con un altro uomo, dal quale aveva avuto anche un figlio, oltre ai tre avuti dal marito stesso.
Il Tribunale di Milano, però, non ha ritenuto di poter accogliere la domanda di addebito avanzata dal marito, in quanto l’uomo non aveva provato che la moglie avesse posto in essere delle condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio (come regolato dall’articolo 143 del Codice Civile), dal momento che, dagli accertamenti effettuati, era emerso che la donna aveva intrattenuto la relazione extraconiugale quando il matrimonio era ormai in crisi irreversibile.
Affinché l’addebito della separazione possa essere accolto, infatti, occorre dimostrare che il tradimento e quini la violazione dei doveri matrimoniali abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, mentre i giudici hanno osservato che il coniuge non era stato in grado di fornire alcuna prova circa il fatto che la moglie avesse intrapreso la relazione con il suo nuovo compagno prima di comunicare al marito l’intenzione di separarsi.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcun nesso di causalità tra la relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie e la fine del matrimonio, la quale doveva, invece, ricondursi al definitivo fallimento del rapporto coniugale.
Nel caso di specie, inoltre, i giudici hanno osservato come il marito, dopo aver appreso delle intenzioni della moglie in merito alla separazione e dopo aver saputo dalla stessa della sua relazione, non aveva proposto un autonomo ricorso per separazione con addebito, ma aveva aspettato che fosse la moglie ad avviare il giudizio.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale di Milano ha pronunciato la separazione tra i coniugi, ma ha rigettato la domanda di addebito formulata dal marito, affidando i figli minori degli stessi a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre. Quanto agli aspetti di natura economica, il Tribunale ha posto a carico del marito la corresponsione di un assegno mensile dell’importo di 300,00 euro per aiutare la madre dei tre figli al mantenimento dei minori durante i periodi in cui gli stessi si trovino presso di lei.

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