Il Freedom of Information Act prevede per tutti i cittadini la possibilità di richiedere, con le dovute eccezioni, l’accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione

Il 23 dicembre del 2016 è entrato in vigore il Freedom of Information Act (Foia) contenente la nuova disciplina per l’accesso agli atti amministrativi nel nostro Paese. Grazie alla nuova regolamentazione tutti i cittadini, in nome del principio della trasparenza, possono accedere liberamente e gratuitamente agli atti e ai documenti della Pubblica Amministrazione, a prescindere da una specifica motivazione.
La domanda di accesso deve essere presentata, anche in via telematica, rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Amministrazione interessata o, in alternativa, all’ufficio eventualmente indicato sul sito internet dell’Amministrazione stessa o, infine, direttamente all’ufficio presso cui si trova materialmente la documentazione che si intende consultare.
La richiesta, in via generale, può riguardare tutti gli atti e i documenti delle pubbliche amministrazioni, siano esse statali, regionali o locali; sono invece esclusi gli atti di enti privati come fondazioni e società. Per i documenti che gli Enti pubblici hanno già l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet nella sezione ‘amministrazione trasparente’ non è necessaria, invece, una richiesta esplicita. Laddove tali informazioni non fossero disponibili online come previsto il cittadino avrebbe il diritto di rivolgersi al responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.
Sussistono, tuttavia, dei casi in cui le Pubbliche amministrazioni hanno il diritto o il dovere di rifiutare la richiesta di accesso. Si tratta, in particolare, di tutti quei casi in cui la disponibilità pubblica degli atti comporterebbe un pregiudizio a interessi pubblici o privati. Per interessi pubblici si intendono, più specificamente, il segreto di Stato, la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico, le relazioni internazionali, la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato, la sicurezza nazionale, la difesa e le questioni militari, lo svolgimento regolare di attività ispettive e la conduzione di indagini su reati e il loro perseguimento. Gli interessi privati attengono, invece, alla sfera dei dati personali, alla libertà e alla segretezza della corrispondenza, a determinati interessi economici e commerciali di un singolo individuo o di una società (tra i quali la tutela della proprietà intellettuale, del diritto d’autore e dei segreti commerciali).
Il rifiuto dell’istanza, in ogni caso, deve essere adeguatamente motivato e se il cittadino non condivide la giustificazione può rivolgersi al responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, il quale è tenuto a fornire un riscontro motivato. La richiesta di riesame può inoltre essere presentata al TAR o al difensore civico, nel caso in cui il destinatario dell’istanza rifiutata sia un’amministrazione regionale o locale.
La Pubblica Amministrazione è tenuta a fornire una risposta, positiva o negativa, alle istanze di accesso entro il termine massimo di 30 giorni. In caso contrario vale la regola del silenzio-assenso e l’istanza deve considerarsi accolta. Anche in questo caso esistono delle eccezioni che prevedono una dilazione dei termini. Ciò avviene, ad esempio, quando la richiesta può potenzialmente arrecare un danno ad altri soggetti, definiti controinteressati. Questi ultimi dovranno essere informati da parte della PA e avranno 10 giorni di tempo per opporsi.
A seguito dell’entrata in vigore del Foi, Anac e Garante della Privacy hanno redatto di comune accordo delle linee guida per gestire al meglio le novità introdotte. Tali misure prevedono, tra l’altro, l’istituzione obbligatoria per tutte la amministrazioni di un ufficio per l’accesso civico, la formazione di un registro delle istanze e l’aggiornamento dei propri regolamenti interni sulla conoscenza dei dati e dei documenti.Le linee guida, inoltre, con riferimento alla privacy chiariscono che per preservare la riservatezza di determinati individui, i documenti debbano essere consegnati con i necessari omissis.
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