Per chi acquista pacchetti e servizi turistici sono in arrivo maggiori tutele: un decreto in vigore al 1° luglio prevede multe fino a 20mila euro per chi truffa i viaggiatori

Dal 1° luglio entra in vigore un decreto legislativo pensato per contrastare il fenomeno delle truffe ai turisti. Il provvedimento prevede infatti maggiori tutele per i viaggiatori che acquistano pacchetti e servizi turistici.

In cosa consiste in decreto contro le truffe ai turisti

Il decreto legislativo n. 62/2018 è stato approvato nei giorni scorsi dal Governo e è attuativo della direttiva (Ue) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.

Il provvedimento andrà proprio a intervenire sulla materia introducendo maggiori tutele per i viaggiatori e incrementando la responsabilità per gli organizzatori dei viaggi.

La prima novità del decreto contro le truffe ai turisti prevede una nozione allargata per i pacchetti turistici.

Di fatto, si va ad eliminare il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, e verranno quindi inclusi anche i contratti online, quelli su misura e i pacchetti dinamici. Non solo.

Con il provvedimento verranno anche riconosciuti maggiori diritti ai viaggiatori, rispetto all’attuale disciplina, in caso di recesso e, soprattutto, si allungano i tempi della prescrizione.

Contestualmente, il decreto disciplina specifici obblighi di informazione così come il contenuto del contratto.

Questo avverrà in particolare per quanto riguarda le informazioni precontrattuali vincolanti, i documenti da fornire e il divieto di fornire informazioni ingannevoli.

Allo stesso modo, vengono previsti moduli informativi standard (allegati al decreto) da fornire ai viaggiatori e nuove disposizioni per quanto riguarda le modifiche al contratto di pacchetto turistico e il diritto di recesso prima dell’inizio dello stesso.

Inoltre, vi saranno maggiori responsabilità per l’organizzatore di viaggi, dal momento che il decreto va ad intervenire proprio su tale aspetto.

Il provvedimento infatti prevede che l’organizzatore ponga rimedio a eventuali difetti di conformita del pacchetto turistico. Ma soprattutto, dispone che ciò avvenga entro un termine ragionevole fissato in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto stesso.

Il decreto contro le truffe ai turisti prevede anche che, nel caso di pagamento di un importo superiore rispetto al momento della prenotazione, tale aumento non possa superare il 10%.

Inoltre, in caso di aumento superiore dell’8%, deve essere possibile recedere gratuitamente.

Ancora, il fornitore del viaggio è tenuto a indicare chiaramente se il servizio che sta offrendo è un pacchetto e quali sono le tutele previste in caso di problemi.

Nasceranno poi i “servizi turistici collegati”. Cosa sono? Si tratta di due diversi tipi di servizi turistici che non formano un unico pacchetto e che comportano la conclusione di contratti distinti.

In questi casi dovranno essere garantite le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici. Laddove si verifichino delle violazioni, le società del settore dovranno pagare le stesse sanzioni previste per i pacchetti.

La responsabilità in caso di disservizi è sempre dell’organizzatore. E questo anche nel caso in cui non sia il diretto fornitore. L’organizzatore gestirà reclami e le denunce.

Gli Stati dell’unione possono inoltre stabilire che anche il venditore sia tra i responsabili.

Laddove invece si verifichino delle “circostanze eccezionali e inevitabili” il consumatore ha diritto all’annullamento del pacchetto senza pagare penali.

In caso di fallimento del tour operator, invece, il consumatore sarà rimborsato in toto.

Se poi la vacanza sia già iniziata, dovrà essere rimpatriato senza ulteriori spese.

Nel caso in cui il cliente non possa tornare a casa nel giorno stabilito per catastrofi naturali o disordini civili, è previsto che possa soggiornare per tre notti supplementari senza pagare un euro in più.

Prescrizione

Aumentano i termini di prescrizione per far valere i propri diritti. Sono infatti stati stabiliti 3 anni per il danno alla persona e 2 anni in caso di altri danni, rispetto ai 2 anni e 1 anno rispettivamente previsti attualmente.

In caso di violazione delle norme da parte del professionista, organizzatore o venditore, tra le novità introdotte dal provvedimento, vi sono delle sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di mille euro a un massimo di 20mila euro.

Tali sanzioni aumenteranno in caso di reiterazione o recidiva.

Infine, sono previste sanzioni amministrative accessorie come la sospensione dell’attività da 15 giorni a tre mesi. Inoltre, in caso di ulteriore reiterazione si può arrivare anche alla cessazione dell’attività. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative sarà competente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

 

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