La tutela giudiziaria, costituisce un’estensione della garanzia assicurativa RC Auto che copre tutti i costi relativi a eventuali procedimenti giudiziari o stragiudiziari, a carico dell’assicurato, in caso di incidente stradale

La vicenda

Con ricorso formulato dinanzi al Tribunale di Milano, un avvocato conveniva in giudizio l’assicurazione e il suo cliente, perché fossero condannati in solido al pagamento del credito professionale relativo al mandato svolto in difesa dei familiari della vittima di incidente stradale.
Il processo di merito si era concluso con la condanna del danneggiante al pagamento del compenso professionale al predetto difensore.
Ma a detta del ricorrente, l’adito tribunale non aveva tenuto conto del fatto che nel contratto stipulato con l’assicurazione era inclusa la tutela giudiziaria (c.d. patto di gestione della lite) al pagamento degli onorari al difensore.
La vicenda è giunta sino ai giudici della Suprema Corte di Cassazione, che si sono pronunciati con la sentenza in commento, n. 14107/2019.

La pronuncia della Cassazione

Coglie nel segno la doglianza difensiva della omessa valorizzazione del patto di gestione della lite contenuto nella polizza assicurativa stipulata tra l’assicurazione e l’assicurato.
Ai sensi dell’art. 1917, comma 3 c.c., l’assicuratore della responsabilità civile è obbligato a tenere indenne l’assicurato delle spese di difesa erogate per resistere all’azione del danneggiato (nei limiti fissati in tale disposizione e anche in caso di contraria clausola di polizza, stante l’invalidità delle medesima, ai sensi dell’art. 1932 c.c.).
Tale obbligo opera, peraltro, pure indipendentemente dalla stipulazione di un patto di gestione della lite, giacché è fondato sulla attualità della domanda del terzo danneggiato e sul perseguimento di un risultato utile per entrambe le parti, interessate a respingerla.

I costi per la difesa dell’assicurato

L’obbligo quindi, di pagare il legale dell’assicurato, indicato dall’assicuratore nel giudizio promosso dal danneggiato concreta, a norma del terzo comma dell’art. 1917 c.c., un debito proprio dell’assicuratore.
Detto in altri termini, «la difesa dell’assicurato – rendendosi necessaria per il sol fatto dell’instaurazione di un giudizio da parte di chi assuma di aver subito un danno – viene, invero, svolta anche nell0interesse dell’assicuratore, inteso come interesse all’obbiettivo e imparziale accertamento dell’esistenza dei presupposti del suo obbligo all’indennizzo, sicché lo stesso assicuratore non può essere esonerato dal sopportarla, sia pure nei limiti fissati dal citato articolo del codice civile».
Con la precisazione che, quest’ultima disposizione si riferisce alle spese sostenute “per resistere”, restando perciò, fuori dall’ambito di diretta applicabilità della norma le spese che siano state sostenute non per attività di resistenza alle pretese del terzo ma per attività complementari ad essa.

La stipula di un patto di gestione della lite

Qualora, invece, si sia in presenza di un patto di gestione della lite, accessorio al contratto di assicurazione, è l’impresa di assicurazione che assume, di regola, l’integrale gestione delle vertenze in sede stragiudiziale come giudiziale, e tanto in sede civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorrano, legali e periti.
Vige, allora, al riguardo il seguente principio di diritto: “il patto con cui l’assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico ma è accessorio al contratto di assicurazione e rappresenta un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto assicurativo”.
In particolare, “il patto di gestione della lite costituisce una lecita modalità di adempimento sostitutiva dell’obbligo di rimborso delle spese di resistenza di cui all’art. 1917 c.c. In tal modo, l’assicuratore assume l’onere di anticipare o di concorrere direttamente alle spese di giudizio”.

La redazione giuridica

 
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