La cassazione ha respinto il ricorso presentato dall’imputato già condannato nel merito, per essersi posto alla guida della sua autovettura sebbene fosse ubriaco

A nulla è valso eccepire di non aver messo in pericolo o arrecato danni a cose o persone posto che egli, sapendo di essere ubriaco si era volontariamente fermato nella corsia d’emergenza della strada che stava percorrendo.
Era stato condannato in primo e secondo grado di giudizio per essersi posto alla guida dell’autovettura di sua proprietà in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico accertato in 2,57 g/l prima e 2,46 g/l alla seconda prova.

Il ricorso per Cassazione

Con un articolato ricorso difensivo, l’imputato chiedeva ai giudici della Cassazione la censura della sentenza impugnata, in primo luogo perché viziata da violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato.
Ed infatti, egli deduceva di essere stato sottoposto ad accertamento con etilometro mentre si trovava parcheggiato nella corsia di emergenza dell’autostrada A20 e non già mentre era alla guida dell’autovettura.
A tal proposito, l’art. 186 cod.strad., riferendosi alla sola “guida”, avrebbe escluso di ritenere consumato il reato in questione.
Col secondo motivo, lamentava la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 131-bis, cod.pen., pacificamente applicabile anche al reato oggetto di imputazione.
I giudici di merito, non avevano a sua detta, correttamente valorizzato il fatto che, al momento del controllo, egli era fermo, non potendo perciò costituire pericolo concreto per persone o cose, che non aveva cagionato alcun incidente e che era incensurato. Tali circostanze avrebbero dovuto portare alla esclusione della sua punibilità.

La decisione

“Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato”.
È questo il giudizio espresso dai giudici della Cassazione, che hanno rigettato il ricorso in quanto totalmente privo di pregio, soprattutto per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione.
Ed infatti, come correttamente osservato dalla Corte distrettuale, l’imputato era stato sottoposto a controllo mentre si trovava fermo sulla corsia di emergenza dell’autostrada, dopo essere stato visto imboccare la stessa appena venti minuti prima e dunque, potendo con certezza ritenere che egli si fosse posto alla guida in stato di forte ebbrezza alcolica.
Ciò – a detta degli Ermellini – è più che sufficiente per ritenere integrato il reato in discorso, atteso che, per giurisprudenza assolutamente costante, in tema di guida in stato di ebbrezza, non rileva che il veicolo fosse fermo al momento dell’effettuazione del controllo, giacché la “fermata” costituisce una fase della circolazione (Sez. 4, n. 45514 del 07/03/2013; Sez. 4, n. 37631 del 25/09/2007), come è stato efficacemente ribadito in tempi anche recenti da questa Corte con riferimento ad un caso assai simile rispetto a quello che occupa, relativo un’auto in sosta su carreggiata autostradale all’interno della quale veniva trovato l’imputato in stato di incoscienza (Sez. 4, n. 21057 del 25/01/2018).

Inammissibile era anche il secondo motivo.

Le Sezioni Unite da tempo, hanno avuto modo di chiarire che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod.pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati (Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016), ma ciò sempre che ne ricorrano i presupposti, vale a dire che possa predicarsi effettivamente la particolare tenuità del fatto, alla luce di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod.pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016).
Tale particolare tenuità, come sostenuto dalla Corte territoriale, non era certo riscontrabile nel caso in esame, in quanto il comportamento dell’imputato era stato fortemente incosciente, mettendosi alla guida nonostante il grave stato di alterazione alcolica; e , in ogni caso, il fatto che egli non avesse determinato conseguenze ben più gravi, relativamente alla incolumità propria e degli altri utenti della strada, era soltanto una questione di fortuna.
Perciò, il ricorso è stato respinto e confermata la sentenza di condanna in via definitiva.

La redazione giuridica

 
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