La revoca della patente non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede

La vicenda

A seguito dell’incidente stradale provocato dal conducente di un velocipede a pedalata assistita condotto sotto l’effetto di alcol, il Tribunale di Massa lo condannava alla pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. Pen
Nella stessa sentenza il Tribunale aveva anche ordinato la revoca della patente del guidatore, trattandosi di bicicletta con pedalata assistita necessitante di patente di guida AM ai sensi del regolamento Europeo n. 168/2013.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando la violazione di legge in particolare, in riferimento all’errata applicazione del regolamento Europeo n. 168/2013; nonché per avere il giudice disposto la revoca della patente di guida per il fatto oggetto di giudizio.
A detta della difesa, il citato regolamento Europeo opera una netta distinzione fra i “cicli a propulsione” (aventi propulsione ausiliaria e potenza nominale continua o netta massima minore o pari a 1.000 W, considerati veicoli a motore leggeri a due ruote di cui alla categoria L1e, necessitanti quindi di certificato di circolazione, targa, polizza assicurativa RCA e patente AM conformemente all’art. 116 cod. strada) e i “cicli a pedali a pedalata assistita” (considerati come velocipedi ai sensi dell’art. 50 cod. strada, dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale pari o inferiore a 250 W).
La differenza fra i due veicoli, oltre alle predette caratteristiche, sta nel fatto che nei “cicli a propulsione” il mezzo è in grado di avanzare senza l’aiuto del ciclista, mentre nei cicli a pedali a pedalata assistita il mezzo si muove soltanto se il ciclista spinge sui pedali, sebbene aiutato da un motore elettrico.
Il regolamento Europeo 168/2013 trova applicazione solo nei confronti dei “cicli a propulsione”, equiparati ai ciclomotori.
Il giudice di primo grado, aveva perciò revocato la patente di guida senza avere considerato, né accertato, che il prevenuto aveva commesso il reato, alla guida di un velocipede a pedali a pedalata assistita, per il quale non è richiesta alcuna patente di guida, trattandosi di un “velocipede” ai sensi dell’art. 50 cod. strada, e non di un “ciclo a propulsione” ai sensi del regolamento Europeo.

La pronuncia della Cassazione

I giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso formulato dalla difesa.
Come correttamente osservato dal ricorrente, il giudice di merito, aveva omesso di considerare che il citato regolamento Europeo non si applica a tutti i mezzi a pedalata assistita ma soltanto a quelli dotati di potenza superiore a 250 W (cd. “cicli a propulsione”, con targa e per i quali è richiesta patente AM), mentre quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 50 cod. strada.
In proposito la sentenza impugnata non conduceva alcuna analisi sulla tipologia, nonché sulle caratteristiche del mezzo condotto dall’imputato, nel senso indicato; ed invero, si trattasi di questione decisiva ai fini della applicazione o meno della richiamata sanzione amministrativa accessoria, essendo noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la stessa sanzione non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede (Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013).
Cosicché la decisione impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Massa per nuova valutazione sul punto.

La redazione giuridica

 
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