Multa per eccesso di velocità annullata per presunta buona fede del trasgressore. La Cassazione ha confermato il verbale di contravvenzione per assenza di elementi sufficienti a superare la presunzione di colpa del conducente

L’ordinamento pone, infatti, una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.

La vicenda

Con ricorso il Comune di Sesto Campano ricorreva per la Cassazione della sentenza del Tribunale di Isernia, che in accoglimento dell’azione proposta da un conducente, aveva annullato il verbale di contestazione per eccesso di velocità, rilevato con apparecchio autovelox.

Data l’esiguità della velocità eccedente (26 km/h in più, a fronte del limite di 50 km/h) e le circostanze di tempo e luogo (orario di traffico scarso e strada ampia e rettilinea), il superamento del limite di velocità non aveva posto in pericolo concretamente il bene protetto, e cioè l’incolumità pubblica e privata.
Il comune molisano impugnava, così la decisione del giudice di secondo grado lamentando la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 3 e L. n. 689 del 1981. Nella specie, contestava il riconoscimento della buona fede del trasgressore, a fronte della presunzione di colpa gravante sul predetto, e la mancanza di prova idonea a superarla.

E aveva ragione … il motivo è stato, infatti, accolto dai giudici della Cassazione perché manifestamente fondato.

Ai fin della configurabilità dell’illecito amministrativo, ai sensi dell’art. 3 L. n. 689 del 1981, è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.
Pertanto, se da un lato non è ammissibile il giudizio di “pericolosità in concreto” della condotta del trasgressore, dall’altro lato, l’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (tra le molte, Cass. 11/06/2007, n. 13610, e più di recente Cass. 31/07/2018, n. 20219).
Il ricorso è stato perciò, accolto e la decisione impugnata cassata con rinvio.

La redazione giuridica

 
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