La Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti circa la velocità in autostrada e la facoltà di fissarli da parte degli enti proprietari della stessa

Gli enti proprietari delle autostrade hanno la facoltà di stabilire i limiti di velocità in autostrada, minimi e massimi, diversi da quelli fissati dal Codice della Strada? Sì, purché entro i limiti massimi fissati dalla legge.

Sul tema relativo alla velocità in autostrada, ha fornito infatti ulteriori chiarimenti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26393 del 7 novembre 2017.

Ebbene, nel caso di specie, i giudici hanno affrontato la vicenda di un conducente. Questi aveva presentato opposizione contro un verbale di contestazione che gli era stato elevato dalla Polizia stradale, per violazione dell’art. 142 Cod. strada.

L’opposizione, però, era stata rigettata sia in primo che in secondo grado. Di conseguenza, il conducente multato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo il ricorrente, in particolare, il verbale di contestazione doveva considerarsi illegittimo.

Ciò in quanto il superamento del limite di velocità era avvenuto in autostrada e l’ente proprietario della stessa non aveva individuato “neppure un tratto lungo il quale fosse consentito viaggiare alla velocità massima prevista dalla legge, vale a dire 150 chilometri orari”.

Secondo il ricorrente, inoltre, in caso di mancata segnalazione dei tratti lungo i quali è possibile viaggiare a 150 km/h, “in presenza di autostrada rettilinea e in piano, con tre corsie di percorrenza e una di emergenza, in entrambi i sensi di marcia”, la sanzione applicabile dovrebbe essere quella minima, prevista per le violazioni del limite di velocità inferiori ai 10 km/h.

Tuttavia, i giudici di Cassazione non hanno ritenuto di poter aderire alle sue considerazioni.

Pertanto hanno rigettato il ricorso, considerandolo infondato.

Per la Corte, infatti, gli enti proprietari delle strade non hanno l’obbligo, ma solo la “facoltà discrezionale di fissare, provvedendo alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi diversi da quelli fissati con carattere generale dall’art. 142 C.d.S.”.

E ciò, “in riferimento a determinate strade o tratti di strada ed in considerazione dello stato dei luoghi, purché entro i limiti massimi di velocità dettati dal medesimo art. 142, comma 1”.

E non è tutto.

Come dall’art. 142 cod. strada, era emerso che la struttura dell’autostrada “è la precondizione per l’aumento del limite massimo da 130 a 150 chilometri orari, ma che questo è rimesso alla prudente valutazione dell’ente proprietario, essendo in gioco la sicurezza della circolazione e la tutela della vita umana”.

Infine, il mancato esercizio della suddetta facoltà, da parte dell’ente proprietario della strada, “comporta una sola conseguenza rilevante sul piano sanzionatorio, e cioè l’applicazione dei limiti minimo e massimo previsti dalla legge, con riferimento a ciascun tipo di strada”.

Dagli accertamenti effettuati, era emerso che la velocità in autostrada del conducente era di 158 km/h.

Pertanto, “l’assenza di segnalazione di diverso limite di velocità comportava l’applicazione del limite massimo di 130 chilometri orari, previsto dalla legge con riferimento alle autostrade”.

Per tali motivazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal conducente multato. Quindi, si è confermata integralmente la sentenza impugnata.

 

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