Convertito in legge il decreto che elimina i buoni lavoro, si pensa a come colmare il vuoto normativo

Con 140 voti a favore e 49 contrari il Senato ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto che elimina i buoni lavoro, senza alcuna modifica al testo già licenziato dalla Camera dei Deputati.
Poiché l’intervento legislativo corrisponde perfettamente a quanto richiesto da uno dei quesiti del referendum in programma il prossimo 28 maggio, la Corte di Cassazione potrebbe applicare le norme che prevedono la possibilità di non svolgere il voto.  Così la pensa anche la Cgil, il cui leader, Susanna Camusso, esprime soddisfazione per il provvedimento; “un Paese senza buoni comprati in tabaccherie – ha affermato- è un po’ migliore di quello che avevamo i giorni scorsi”.
Con l’abrogazione delle norme del jobs act rimane ora un ‘vuoto normativo’ da colmare in materia di lavoro breve. Le proposte non mancano. Immediatamente dopo il voto di Palazzo Madama che sancisce la scomparsa dei voucher, il Presidente del Commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, ha presentato un disegno di legge di cui è primo firmatario.
Il ddl recante “Disposizioni in materia di lavoro breve, di lavoro intermittente e di responsabilità solidale tra committente e appaltatore”, mira introdurre nell’ordinamento una “strumentazione analogamente semplice e conveniente ai fini della regolarizzazione degli spezzoni lavorativi altrimenti condannati alla sommersione”.
La regolarizzazione delle prestazioni occasionali si fonda su due pilastri: il lavoro breve e quello intermittente ‘liberalizzato’. Il primo, in cui rientrano le prestazioni per un singolo committente che danno luogo a compensi non superiori a 900 euro annui, è definito da una disciplina speciale che prevede l’iscrizione e comunicazione telematica un’ora prima sulla piattaforma Inps, l’assenza di qualificazione specifica della prestazione e il contestuale accreditamento in misura ridotta dei contributi, oltre al pagamento “diretto e tracciabile” del compenso.
Se il lavoratore beneficia di altri sussidi non può comunque superare la soglia di 2mila euro annui. I contributi previdenziali e lavorativi verrebbero versati contestualmente alla comunicazione dei dati del lavoratore, del luogo, giorno e ora della prestazione. Il valore orario della stessa è fissato in 10 euro, mentre i contributi a Inps e Inail rispettivamente nel 13% e 7% (4% per il nucleo familiare).
Per il lavoro lavoro intermittente, che risulterebbe più conveniente per i lavori saltuari ma ricorrenti con i medesimi prestatori, il ddl mira invece a semplificare, sottraendo i relativi contratti ai vincoli della contrattazione collettiva e ad eliminare quelli relativi alle fasce di età dei prestatori e dei settori indicati dal Regio decreto del 1923.

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