La norma penale, secondo i Giudici della Corte di Cassazione, non tutela gli interessi di carattere individuale bensì quelli di carattere collettivo e superindividuale 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22148/2017, ha cambiato il proprio orientamento giurisprudenziale in relazione alla facoltà del datore di lavoro di installare in azienda delle telecamere di videosorveglianza dopo aver ottenuto il consenso scritto dei dipendenti.
I Giudici di Piazza Cavour, nello specifico, sono stati chiamati a pronunciarsi sul ricorso presentato dall’amministratore unico di una Srl condannato penalmente al pagamento di 600 euro come ammenda per aver installato, all’interno di un’unità di vendita, due telecamere, collegate tramite wifi a un monitor, che permettevano il controllo dell’attività lavorativa dei dipendenti.
Le telecamere, secondo il Giudice di merito, erano state installate senza un preventivo accordo sindacale e senza l’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro. L’imputato, nel ricorrere davanti alla Suprema Corte, aveva evidenziato tuttavia come l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, portasse a ritenere che il reato non debba considerarsi integrato in caso di preventiva acquisizione del consenso di tutti i dipendenti, come avvenuto nel caso in esame.
Gli Ermellini, invece, con la sentenza in questione, hanno cambiato rotta rispetto alle precedenti decisioni sostenendo che il consenso espresso dai lavoratori, sia esso scritto od orale, non può mai scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato gli impianti di videosorveglianza senza rispettare l’apposita normativa.
La norma penale, infatti, tutela gli interessi di carattere non individuale ma collettivo e superindividuale . “La condotta datoriale – specificano dal Palazzaccio – che pretermette l’interlocuzione con la rappresentanze sindacali unitarie o aziendali procedendo all’installazione degli impianti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, produce l’oggettiva lesione degli interessi collettivi di cui le rappresentanze sindacali sono portatrici”.
 

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