Accolto il ricorso di un automobilista multato per violazione dei limiti di velocità ex art. 142 del codice della strada. L’uomo aveva accelerato per l’esigenza di somministrare dei medicinali alla figlia, colta da una crisi respiratoria 

Si trovava in una situazione di emergenza per la crisi respiratoria della figlia di 14 mesi. Dovendole somministrare dei farmaci aveva accelerato per trovare una piazzola di sosta. Questo il motivo alla base del ricorso presentato da un automobilista nei confronti di un verbale contestatogli per violazione dei limiti di velocità ai sensi dell’articolo 142 del codice della strada.

Il ricorrente, inoltre, lamentava la mancata contestazione immediata dell’infrazione e il mancato riferimento nei verbali della taratura dello strumento di rilevazione della velocità, oltre alla carenza di presegnalazione e di visibilità della postazione.

L’amministrazione, a sua volta, respingeva le argomentazioni del guidatore in relazione alla mancata contestazione e rilevava la revisione periodica e la taratura del macchinario. Con riferimento all’invocazione dello stato di necessità, evidenziava poi l’esigenza di pericolo imminente circa il danno grave alla persona.

Il Giudice di Pace di Macerata, invece, con la sentenza n. 745/2018, ha ritenuto i accogliere l’istanza del ricorrente in relazione a tale motivo di doglianza.

Secondo il magistrato onorario, infatti, l’unica questione meritevole di considerazione, anche in ragione del fatto che si trattava di una minore di 14 mesi, era proprio la circostanza dello stato di necessità ed il contesto di preoccupazione e di ansia ingenerato sui genitori che ne giustificavano la gravità. Al di là delle considerazioni espresse dall’Amministrazione, infatti, tali situazioni possono avere complessità imprevedibili e difficilmente gestibili. Inoltre, nel caso in esame, la necessità di somministrazione del farmaco era propedeutica all’emergenza insorta.

Da qui l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e disposizione di compensazione delle spese tra le parti.

 

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