L’illecito comprende, secondo la Cassazione, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni del molestatore

Aveva costretto una donna, con violenza, “a subire atti sessuali consistiti nel palpeggiamento del sedere, approfittando del fatto di sorprendere la vittima alle spalle, mentre si trovava a bordo di un ciclomotore che gli aveva consentito una pronta fuga”. L’uomo, condannato in primo grado e in appello dalla Corte territoriale di Napoli per violenza sessuale, con l’attenuante della minore gravità, aveva proposto ricorso per Cassazione al fine di ottenere l’annullamento della sentenza dei Giudici di merito.
L’imputato evidenziava, in particolare, che il palpeggiamento compito non poteva configurare il reato previsto dall’articolo 609 bis del codice penale in quanto la sua condotta, sia pure inammissibile, sarebbe stata priva della connotazione di atti sessuali e, pertanto, inidonea a incidere sulla libertà sessuale della persona offesa. A suo dire, infatti, il comportamento contestato si sarebbe limitato a uno schiaffo sul sedere senza intenzione alcuna di compiere un atto di libidine sulla donna. Il fatto che l’atto non avesse quindi determinato la sua soddisfazione erotica  avrebbe reso irragionevole considerarlo un atto di violenza sessuale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, con sentenza n. 15245/2017 ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni presentate dal ricorrente, respingendo l’istanza di annullamento della condanna. Secondo gli Ermellini, infatti, la Corte d’appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, confermando l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice di primo grado, ovvero che la condotta dell’imputato si era concretizzata in un palpeggiamento, e non in uno schiaffo, sia pure di breve durata, di zone erogene, “comunque suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale”. Per la Suprema Corte, inoltre, sarebbe irrilevante, ai fini della configurazione del reato, il conseguimento della soddisfazione erotica.
Parimenti irrilevanti sarebbero, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 21020/2015), le intenzioni dell’agente; la condotta vietata dall’articolo 609 bis del codice penale comprende infatti, secondo i Giudici del Palazzaccio, “oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo”, se colui che compie la violenza  è consapevole della natura oggettivamente ‘sessuale’ dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria.
Infine, la Cassazione ha precisato che nella nozione di atti sessuali non sono ricompresi solo quelli indirizzati alla sfera genitale ma anche tutti quelli “idonei a ledere la libertà di autodeterminazione della sfera sessuale della persona offesa, quali palpeggiamenti, o in genere, toccamenti, bacio, strofinamento delle parti intime”.

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