La normativa prevede la possibilità per il medico curante di esonerare il paziente dalla visita fiscale. Giustificata l’assenza per patologie gravi o per lo svolgimento di terapie specifiche

La normativa in tema di visite fiscali prevede una serie di casi in cui il lavoratore non è tenuto al rispetto degli orari previsti per i controlli da parte del medico, con conseguente facoltà di allontanarsi dalla propria abitazione. E’ il medico curante a stabilire tale possibilità al momento della compilazione del certificato telematico destinato all’Inps mediante l’apposizione del codice E che segnala, appunto, l’esonero dalla visita. In tale caso il certificato medico viene automaticamente escluso dalla banca dati dei dipendenti che possono essere sottoposti a visita fiscale, anche se la procedura viene poi verificata dall’Istituto di previdenza a tutela sia del medico che del paziente.
L’utilizzo del codice E viene utilizzato a discrezione del medico di famiglia, che conosce la situazione clinica del proprio paziente ed è in grado di valutare se questi si trovi in una condizione tale da ritenere preferibile l’esenzione. E’ il caso ad esempio del paziente depresso, che, anche in base a quanto stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha facoltà di allontanarsi dal domicilio laddove gli venga prescritto di uscire e svagarsi.
Gli altri casi di esonero disciplinati dalla normativa riguardano la circostanza in cui il lavoratore sia ricoverato presso una struttura sanitaria; oppure in caso di soggetti che soffrono di patologie di particolare gravità e necessitano pertanto di immediate cure salvavita. E ancora, giustificano l’esonero dalla visita, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oltre che le malattie correlate a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente (superiore al 67%).
Un’ulteriore eventualità di esenzione riguarda i lavoratori che sono già stati sottoposti a visita nel periodo di prognosi della stessa malattia. Se invece la prognosi prevede una continuazione, la visita del medico fiscale può essere ripetuta, così come in caso di ricaduta. In entrambi questi casi deve essere redatto un nuovo certificato. Infine è giustificato dall’allontanamento dal domicilio il lavoratore che debba effettuare particolari terapie, che possono essere svolte solo durante gli orari di visita, o ancora che debba recarsi in farmacia per l’acquisto di un medicinale, anche se in tale caso è preferibile avvertire l’azienda e custodire lo scontrino come elemento di prova.

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