Volo Catania-Bergamo cancellato. Per il Giudice di Pace di Catania non si è trattato di circostanze eccezionali, per cui il viaggiatore avrà diritto alla compensazione pecuniaria di cui al reg. CEE n. 261/2004, nonché al rimborso del biglietto

L’organizzazione dei voli costituisce una scelta discrezionale del vettore aereo e il ritardo un volo –benché causato da fattori eccezionali – non può costituire un esimente per i voli successivi”.

La vicenda

Con atto di citazione ritualmente notificato l’attrice conveniva in giudizio la compagnia aerea al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della cancellazione del volo Catania-Bergamo.

Nella specie, la donna chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento della compensazione pecuniaria di 250,00 euro, oltre 53,95 euro per il rimborso del prezzo de biglietto e 201,58 euro a titolo di rimborso delle spese sostenute per raggiungere la destinazione finale con altri mezzi.

In aggiunta la ricorrente chiedeva la condanna della compagnia al pagamento del risarcimento dei danni non patrimoniali, conseguenti allo stress ingiustificatamente subito, da liquidarsi in via equitativa.

Si costituiva in giudizio la società di voli, la quale eccepiva l’esistenza di circostanze eccezionali non dipendenti dal suo controllo, che le avrebbero impedito di adempiere le proprie obbligazioni.

A ben vedere, non era contestato l’inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di trasporto aereo, rimaneva soltanto da verificare se nella fattispecie, ricorressero i presupposti per riconoscere alla parte attrice la compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del Reg. CEE n. 261/2004.

Il Regolamento europeo

Al riguardo, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di precisare che “gli artt. 2, lett. l), 5 e 6 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, devono essere interpretati nel senso che un volo ritardato, a prescindere dalla durata del ritardo e quand’anche essa sia stata significativa, non può essere considerato cancellato quando è realizzato in conformità alla programmazione originariamente prevista dal vettore aereo.

Il ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo”.

Da ultimo, ricorda il giudice siciliano, che “ai sensi dell’art. 5, n. 3 del regolamento n. 261/2004, un problema tecnico occorso ad un aeromobile che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro ragione, non sono inerenti al normale esercizio del vettore aereo in questione e sfuggono al suo controllo” (C.G.E. n. C-47707 DEL 19.11.2009).

Le ragioni della cancellazione del volo

Nel caso di specie, la compagnia aerea aveva addotto a sua giustificazione, dapprima l’esistenza di avverse condizioni meteo e, successivamente la rottura della pompa di carburante dell’aeroporto di Londra. Ebbene, proprio da quest’ultimo aeroporto sarebbe dovuto partire l’aereo, da utilizzare per il volo Catania –Bergamo, così accumulando ritardi che poi si sarebbero riverberati a catena fino a quello contestato dalla ricorrente, infine cancellato.

Ma le eccezioni non sono state accolte dal giudice di primo grado, in primis perché “non idonee a provare adeguatamente l’esistenza di una circostanza eccezionale, risultando del tutto inverosimile che presso lo scalo di Londra Stanste esistesse un’unica fonte di distribuzione del carburante.

In secondo luogo,  perché in ogni caso, tale circostanza non rientrerebbe nell’alveo delle circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria, posto che “gli articoli 2, lettera j) e 4 del regolamento 261/2004 devono essere interpretati nel senso che la sopravvenienza di «circostanze eccezionali che inducono un vettore aereo a riorganizzare voli posteriormente a queste ultime non può giustificare un negato imbarco » (o un ritardo o una cancellazione) sui suddetti voli ulteriori, né esonerare tale vettore dal suo obbligo di compensazione pecuniaria.

La decisione del Giudice di Pace di Catania

L’organizzazione dei voli costituisce una scelta discrezionale del vettore aereo e il ritardo un volo –benché causato da fattori eccezionali – non può costituire un esimente per i voli successivi.

E, in ogni caso, “il vettore è tenuto ad adottare tutte le misure del caso al fine di ovviare a circostanze eccezionali, al momento della pianificazione del volo, tenendo conto del rischio di ritardo connesso all’eventuale verificarsi di siffatte circostanze. Lo stesso di conseguenza, deve prevedere un determinato margine di tempo che gli consenta, se possibile, di effettuare il volo interamente una volta che le circostanze eccezionali siano venute meno”. (Corte di Giustizia Europea nella Causa C- 294/10).

Per tali ragioni, “in conseguenza alla cancellazione del volo, spetta al viaggiatore il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 del citato regolamento”.

Nella fattispecie tale compensazione pecuniaria è stata riconosciuta nella somma di 250,00 euro trattandosi di volo di distanza inferiore ai 1.500 Km, calcolato con il criterio della rotta ortrodromica; è stata inoltre risconsciuta la somma di 53,96 euro a titolo di rimborso del costo del biglietto.

Negate invece, le spese  sostenute per l’acquisto di un volo alternativo, posto che non erano stati provati particolari motivi di urgenza e/o necessità.

Parimenti è stata rigettata l’istanza di risarcimento del danno non patrimoniale. Sul punto, la Suprema Corte ha già chiarito che trattasi di “danno che si identifica con la lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”.

La redazione giuridica

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