In tema di danni alla persona, anche la casalinga ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa “futura”

Il risarcimento per lesione della capacità lavorativa specifica può essere riconosciuto non solo al danneggiato che, al momento del sinistro, già svolgeva un’attività, ma anche a soggetti, quale la casalinga, che erano in procinto di entrare nel mondo di lavoro purché venga fornita la prova, anche tramite presunzioni, della specifica attività lavorativa che avrebbero svolto se non si fosse verificato l’evento.

È quanto affermato di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 431/2018) sulla domanda di risarcimento del danno, subito da una casalinga vittima di un incidente stradale nel quale ella era terza trasportata dal convenuto.

Già nel merito la domanda aveva trovato accoglimento; ma non le era stato riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale, essendo mancata la prova dello svolgimento di un’attività lavorativa produttiva di reddito e non essendo neanche ravvisabili le condizioni per il riconoscimento di un danno da perdita di chance, posto che l’attrice non aveva dimostrato che, pur non avendo potuto sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo dei geometri, avrebbe continuato ad essere impedita dai postumi invalidanti permanenti ad intraprendere la carriera di geometra (potendo anche aver scelto di non intraprendere tale carriera).

Di qui il ricorso per Cassazione.

Quale danno va riconosciuto alla casalinga vittima di un incidente stradale?

Secondo la vittima, il giudice di appello avrebbe dovuto procedere all’accertamento presuntivo del danno patrimoniale, anche a titolo di chances perdute, dal momento che la circostanza che ella non svolgesse alcuna attività lavorativa non poteva in alcun modo autorizzarlo ad escludere il  danno futuro, dovendo, al contrario, il giudice svolgere al riguardo una complessa valutazione di tipo prognostico.

Ebbene, gli Ermellini accolgono pienamente tale punto di impugnazione.

Il giudice di merito ha escluso la ricorrenza del danno patrimoniale sulla base della mancata dimostrazione dello svolgimento di un’attività lavorativa e ha pure escluso il danno da perdita di chance. Tale statuizione viola i principi di diritto enunciati da questa Corte in subiecta materia.

In tema di danni alla persona, l’invalidità di gravità tale (nella specie, del 25 per cento) da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, integra non già lesione di un modo di essere del soggetto, rientrante nell’aspetto del danno non patrimoniale costituito dal danno biologico, quanto un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al giudice di merito in base a valutazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c. (Cass. 12 giugno 2015, n. 12211).

I criteri per la liquidazione del danno

Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (Cass. 23 agosto 2011, n. 17514; 7 novembre 2005, n. 21497).

La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio (Cass. 14 novembre 2013, n. 25634).

Il giudice di merito, escludendo in partenza il danno patrimoniale per il sol fatto della mancata prova di uno svolgimento dell’attività lavorativa, non ha adeguatamente compiuto l’accertamento presuntivo in ordine alla riduzione della perdita di guadagno nella sua proiezione futura, imposto dall’entità dei postumi, anche in termini di perdita di chance.

 

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