Il titolare di un conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto e la relativa documentazione risalente agli ultimi dieci anni anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale

La vicenda

La Corte d’Appello di Milano, aveva respinto la domanda di un correntista intesa a denunciata che la banca convenuta in giudizio, avesse mal gestito la propria posizione debitoria generando un ingente saldo debitorio nei suoi confronti.
Nella stessa sentenza i giudici milanesi avevano altresì, accolto la domanda riconvenzionale della banca, condannando l’attore al pagamento del predetto saldo debitorio.
La vicenda è giunta sino in Cassazione.
Nella specie, il ricorrente lamentava la decisione impugnata che nel confermare la decisione di primo grado, aveva negato l’istanza di esibizione volta ad acquisire il possesso degli assegni posti all’incasso sul proprio conto corrente, malgrado essi fossero privi di firma ed acquisibili soltanto a mezzo di esibizione.
Analoga censura era stata declinata in ordine alla mancata esibizione di 38 libretti di risparmio al portatore per il controvalore di 364.091,34 euro e del dossier titoli di circa 250.000 euro, i cui documenti erano stati dati in garanzia alla banca e di cui era verisimile che quest’ultima avesse provveduto al realizzo a fronte del suo inadempimento.
Ebbene il ricorso è stato accolto.

Il tema è il seguente: il cliente ha diritto di ottenere dalla banca i documenti e il rendiconto delle sue operazioni relative agli ultimi dieci anni, anche in corso di causa?

È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui «il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni sancito dall’art. 119 TUB abbia natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configuri come situazione giuridica “finale”, a carattere non strumentale».
Esso, infatti «non si esplica nell’ambito di un processo avente ad oggetto l’attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall’eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi».
È stato perciò, affermato il seguente principio di diritto «il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell’art. 119 TUB, anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo alla scopo» (Cass. Sez. I, n. 11554/2017).
E ancora che «il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante» (Cass. Sez. VI, n. 3875/2019).

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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