Una ordinanza della Cassazione ha fornito ulteriori chiarimenti sulla facoltà di emettere un decreto ingiuntivo contro i condomini morosi
Che facoltà ha l’amministratore di emettere un decreto ingiuntivo contro i condomini morosi se le casse sono vuote?
Secondo l’ordinanza numero 24920/2017 del 20 ottobre della Corte di Cassazione, non sussiste responsabilità dei condomini morosi, purché questi ultimi siano stati almeno messi in mora per iscritto.
L’attività di recupero crediti, per i giudici, può concretizzarsi con la messa in mora e non occorre anche un decreto ingiuntivo contro i condomini morosi.
Secondo la Corte di Cassazione, affinché l’amministratore che non può pagare il premio per l’assicurazione dell’edificio condominiale sia esonerato da ogni responsabilità in proposito, è sufficiente che egli abbia provveduto a mettere in mora per iscritto i condomini morosi.
La sesta sezione civile della Corte di cassazione, ha escluso che a tal fine sia necessario anche un decreto ingiuntivo contro i condomini morosi.
Il ricorso al giudice è dunque facoltativo.
La Cassazione è giunta a questa conclusione considerando che “l’art. 63 disp. att. cc. non prevede un obbligo, ma solo una facoltà di agire in via monitoria contro i condomini morosi (“può ottenere decreto di ingiunzione…”)”.
Sulla base di tale argomentazione, i giudici hanno ratificato la scelta del giudice del merito di escludere la violazione dell’obbligo di diligenza dell’amministratore.
Questi, nel caso di specie, si era comunque attivato nella raccolta dei fondi necessari per il pagamento del premio. Ciò era avvenuto mettendo in mora i condomini inadempienti.
Su questo punto, in particolare, la Cassazione ha precisato che l’indagine sull’osservanza degli obblighi di diligenza del buon padre di famiglia da parte dell’amministratore è di competenza del giudice del merito.
Pertanto, il relativo risultato non è sindacabile in sede di legittimità.
Se ne conclude che l’amministratore non può essere responsabile in quanto, in ottemperanza al dovere della diligenza del mandatario, ha più volte sollecitato, anche per iscritto, i condomini morosi al versamento delle quote condominiali.
Questo in quanto egli ha la piena facoltà, ma non l’obbligo, di emettere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini morosi.
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