Una pronuncia della Corte di Cassazione fa il punto in merito ai compensi del legale in relazione all’ accordo con il cliente.

La Corte di cassazione nell’ordinanza numero 25054/2018 ha fornito dei chiarimenti importanti in merito al carattere preferenziale dell’ accordo con il cliente per quel che riguarda il compenso dell’avvocato. Esso prevale infatti sulle tariffe e gli usi.

A precisarlo sono stati gli Ermellini, ricordando che è proprio il codice civile a porre una gerarchia di carattere preferenziale in tal senso.

Infatti, è lo stesso articolo 2233 del codice civile che, occupandosi del compenso che spetta ai prestatori d’opera intellettuale, stabilisce che lo stesso “se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”.

Secondo l’ordinanza della Cassazione, questa norma pone una gerarchia di carattere preferenziale, in forza della quale l’ accordo con il cliente prevale, mentre le tariffe professionali e gli usi assumono rilievo solo in via subordinata.

Questo significa che l’ accordo tra le parti è preminente rispetto a ogni altro criterio di liquidazione.

La conseguenza è che il compenso è determinato in base alle tariffe e adeguato all’importanza dell’opera solo se manca una convenzione.

La sentenza in commento si è occupata degli onorari dell’avvocato. Essa ha stabilito che l’accordo con il quale il legale e il suo cliente fissano un compenso maggiore rispetto al massimo tariffario, deve ritenersi perfettamente valido.

Il principio, peraltro, vale ancora di più oggi, che alle tariffe si sono sostituiti i parametri.

Questo poiché, scrivono i giudici, “vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi”.

La vicenda

La Corte territoriale aveva ritenuto nulla per violazione dei massimi tariffari la convenzione con la quale un legale e il proprio cliente avevano stabilito un compenso. Esso era stato fissato in misura eccedente rispetto a quanto appunto previsto dalle tariffe.

Secondo la Cassazione, infatti, proprio in virtù di quanto affermato, tale è in violazione della disposizione dell’articolo 2233 e, pertanto, non può che essere riformata.

 

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